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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23690/2025 del 22/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato: un dipendente con funzioni di coordinamento nell'area riscossioni di una direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate aveva ricevuto la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi per plurime violazioni di disposizioni di servizio e di principi di corretto svolgimento dei compiti assegnati. In appello, la sanzione era stata annullata in parte qua e poi rideterminata dal giudice in una sospensione di dieci giorni, ritenuta proporzionata alle sole condotte effettivamente accertate. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha censurato la valutazione delle prove e l'omesso esame delle dichiarazioni di una teste, sostenendo che esse avrebbero escluso la sussistenza dell'addebito; con il secondo ha contestato il potere del giudice di rideterminare la sanzione, assumendo che l'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 75/2017, non fosse applicabile perché sopravvenuto rispetto alla contestazione e alla irrogazione della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e quindi una revisione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, quando una sanzione conservativa sia irrogata per una pluralità di condotte e il giudice escluda parte degli illeciti contestati, egli deve verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti residui e, se necessario, rideterminarla; tale regola si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica normativa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l'Agenzia delle Entrate, intimata, non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001

    nel pubblico impiego contrattualizzato, se una sanzione disciplinare conservativa è irrogata per una pluralità di condotte e il giudice esclude parte degli illeciti contestati, deve verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti residui e, se del caso, rideterminarla; la disposizione si applica ai giudizi ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore

  • art. 65 CCNL Agenzie Fiscali

    richiamato per la tipizzazione degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni

  • art. 67, commi 1 e 7, CCNL Agenzie Fiscali

    richiamato quale criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto

  • art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 75/2017

    norma che ha introdotto la modifica dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile come vizio di motivazione una doglianza che, sotto la veste dell'omesso esame di prove, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove che ritiene più attendibili, e deve intendersi implicitamente disatteso ogni elemento incompatibile con la soluzione adottata, anche se non espressamente esaminato.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando una sanzione disciplinare conservativa riguardi una pluralità di condotte e alcune di esse vengano escluse in giudizio, il giudice deve verificare se la sanzione residua sia ancora proporzionata e, se necessario, rideterminarla secondo i criteri di gradualità e proporzionalità del codice disciplinare.
  • La disciplina sopravvenuta che attribuisce al giudice il potere di rideterminare la sanzione disciplinare si applica ai giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della modifica normativa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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