Cassazione Civile, Ordinanza n. 23690/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato: un dipendente con funzioni di coordinamento nell'area riscossioni di una direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate aveva ricevuto la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tre mesi per plurime violazioni di disposizioni di servizio e di principi di corretto svolgimento dei compiti assegnati. In appello, la sanzione era stata annullata in parte qua e poi rideterminata dal giudice in una sospensione di dieci giorni, ritenuta proporzionata alle sole condotte effettivamente accertate. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha censurato la valutazione delle prove e l'omesso esame delle dichiarazioni di una teste, sostenendo che esse avrebbero escluso la sussistenza dell'addebito; con il secondo ha contestato il potere del giudice di rideterminare la sanzione, assumendo che l'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 75/2017, non fosse applicabile perché sopravvenuto rispetto alla contestazione e alla irrogazione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e quindi una revisione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, quando una sanzione conservativa sia irrogata per una pluralità di condotte e il giudice escluda parte degli illeciti contestati, egli deve verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti residui e, se necessario, rideterminarla; tale regola si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica normativa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l'Agenzia delle Entrate, intimata, non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001
nel pubblico impiego contrattualizzato, se una sanzione disciplinare conservativa è irrogata per una pluralità di condotte e il giudice esclude parte degli illeciti contestati, deve verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti residui e, se del caso, rideterminarla; la disposizione si applica ai giudizi ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore
art. 65 CCNL Agenzie Fiscali
richiamato per la tipizzazione degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni
art. 67, commi 1 e 7, CCNL Agenzie Fiscali
richiamato quale criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto
art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 75/2017
norma che ha introdotto la modifica dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile come vizio di motivazione una doglianza che, sotto la veste dell'omesso esame di prove, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento sulle prove che ritiene più attendibili, e deve intendersi implicitamente disatteso ogni elemento incompatibile con la soluzione adottata, anche se non espressamente esaminato.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando una sanzione disciplinare conservativa riguardi una pluralità di condotte e alcune di esse vengano escluse in giudizio, il giudice deve verificare se la sanzione residua sia ancora proporzionata e, se necessario, rideterminarla secondo i criteri di gradualità e proporzionalità del codice disciplinare.
- La disciplina sopravvenuta che attribuisce al giudice il potere di rideterminare la sanzione disciplinare si applica ai giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della modifica normativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23675/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23685/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23700/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23702/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23710/2025 del 22/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23711/2025 del 22/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →