Cassazione Civile, Ordinanza n. 23702/2025 del 22/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente di un ente locale che, dopo aver ottenuto in un precedente giudizio il riconoscimento di un superiore inquadramento professionale con decorrenza dal 1998/1999, ha chiesto anche l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali poi riconosciute dall’amministrazione al personale dell’ente a partire dall’1.4.1999. In subordine ha chiesto il ricalcolo delle differenze retributive, assumendo che il trattamento economico dovesse essere commisurato al profilo giudizialmente riconosciuto e non a quello originariamente posseduto. La Corte d’appello aveva negato il diritto, ritenendo che le progressioni economiche non fossero state attribuite indiscriminatamente a tutti i dipendenti ma sulla base di valutazioni meritocratiche e delle risorse stanziate, e aveva inoltre ritenuto la pretesa prescritta; in subordine aveva escluso l’applicabilità dell’art. 8, comma 5, CCNL 14.9.2000. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) violazione del giudicato interno e degli artt. 112, 324, 329, 433, 434 c.p.c. e 2099 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe deciso ignorando che il Comune non aveva impugnato il punto della sentenza di primo grado relativo all’attribuzione generalizzata delle progressioni; (2) violazione dell’art. 2945 c.c., per avere dichiarato prescritto il diritto nonostante l’effetto interruttivo della domanda giudiziale proposta nel 2008 e di ulteriori atti interruttivi; (3) violazione dell’art. 8, comma 5, CCNL comparto 14.9.2000 e dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, per l’erronea interpretazione della norma contrattuale e per l’erronea indicazione della data del contratto collettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la formazione del giudicato interno sulla singola affermazione della sentenza di primo grado, perché l’appello del Comune aveva comunque rimesso in discussione l’an della pretesa alle progressioni economiche, sicché la questione era devoluta integralmente al giudice di appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse, poiché la decisione d’appello era sorretta anche da un’autonoma ratio decidendi non specificamente censurata, relativa al fatto che le progressioni economiche fossero state attribuite selettivamente e non a tutti i dipendenti. Ha rigettato il terzo motivo nella parte in cui contestava l’inapplicabilità dell’art. 8, comma 5, CCNL 14.9.2000, ritenendo corretta l’interpretazione letterale e sistematica della norma; ha invece dichiarato inammissibile, per la presenza di più rationes decidendi, la censura sulla data di stipula del contratto collettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato interno; la Corte ha escluso la violazione perché l’appello aveva devoluto l’intera questione al giudice di secondo grado.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al giudicato interno; la Corte ha affermato che non si era formato sul punto dedotto.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la definitività di un capo non impugnato; la Corte ha escluso tale effetto preclusivo.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate in materia di appello.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva.
Richiamato per sostenere l’effetto interruttivo della domanda giudiziale e di altri atti; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non essendo idonea a scalfire un’ulteriore autonoma ratio decidendi.
art. 8, comma 5, CCNL comparto 14.9.2000
La Corte ne ha dato interpretazione restrittiva e letterale, ritenendolo inserito nella disciplina delle mansioni e non estensibile oltre la fattispecie espressamente prevista.
Richiamato in relazione alla disciplina delle mansioni e della riclassificazione del personale; la Corte ha valorizzato il raccordo sistematico con la disciplina contrattuale.
art. 56, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 29/1993
Richiamato dalla Corte come disciplina delle mansioni completata dalla contrattazione collettiva.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudicato interno non si forma sulla singola argomentazione isolata, ma sulla statuizione minima della decisione composta da fatto, norma ed effetto; se l’appello investe l’an della pretesa, l’intera questione resta devoluta al giudice del gravame anche se non è censurato ogni profilo motivazionale della sentenza di primo grado.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, la censura che colpisca solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse se le altre non sono utilmente aggredite.
- La deduzione dell’effetto interruttivo della prescrizione è irrilevante se la sentenza impugnata è comunque sorretta da una distinta ratio non censurata e sufficiente da sola a mantenere fermo il decisum.
- Le clausole contrattuali collettive che si inseriscono in una disciplina speciale delle mansioni devono essere interpretate secondo il dato letterale e sistematico, senza estenderne l’ambito applicativo oltre la fattispecie espressamente regolata.
- In sede di ricorso per cassazione, non è consentito impugnare la sentenza di appello tramite censure che si indirizzino in realtà contro passaggi della sentenza di primo grado, perché il controllo di legittimità ha ad oggetto la decisione d’appello e i suoi autonomi capi decisori.
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