Cassazione Civile, Ordinanza n. 23700/2025 del 22/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un ente locale aveva agito per ottenere le differenze retributive asseritamente maturate per avere svolto, dal 1.6.2015, mansioni superiori rispetto all'inquadramento formale nella categoria A (operaio generico), sostenendo che le attività effettivamente svolte fossero riconducibili almeno alla categoria B, profilo B3, o comunque a un livello superiore per contenuto professionale. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che le mansioni di cura e manutenzione del verde pubblico, con uso di attrezzi e prodotti specifici, implicassero specifica perizia tecnica e fossero compatibili con la categoria B1, e aveva liquidato le differenze retributive. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non contestate le allegazioni del lavoratore, nonostante le difese dell'ente le avessero confutate; 2) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, delle clausole del CCNL del comparto enti locali e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2697 e 2103 c.c., perché la condanna sarebbe stata parametrata sulla differenza tra categoria A e B3, mentre la Corte aveva accertato, al più, l'inquadramento in B1; 3) violazione degli stessi parametri normativi perché le mansioni dedotte sarebbero comunque rientrate nella categoria A e il giudizio trifasico di inquadramento sarebbe stato erroneamente svolto. Il lavoratore intimato non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente svolto il giudizio trifasico, accertando in fatto le mansioni concretamente svolte e poi verificandone la riconducibilità alla declaratoria contrattuale della categoria superiore. Ha inoltre considerato condivisibile il rilievo della mancata contestazione specifica delle circostanze fattuali da parte del Comune, le cui difese si erano limitate a una generica affermazione di congruità dell'inquadramento originario. Le censure sulla classificazione delle mansioni sono state ritenute in parte infondate e in parte inammissibili, perché rivolte a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in cassazione. È stato dichiarato inammissibile il motivo relativo al quantum per genericità, poiché il Comune non aveva prodotto o localizzato la documentazione idonea a dimostrare che la somma liquidata corrispondesse a un diverso differenziale retributivo. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Utilizzato come parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
Richiamato dal ricorrente per denunciare asserita ultrapetizione o errore nella valutazione delle difese; la censura non è stata accolta.
Richiamato per contestare l'apprezzamento delle allegazioni e delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione del fatto in base alle risultanze istruttorie è sindacabile solo nei limiti del giudizio di legittimità.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte lo tratta come doglianza inammissibilmente diretta a rivalutare il merito.
Richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio e alla mancata contestazione specifica delle allegazioni del lavoratore.
Richiamato quale norma sull'utilizzo e sull'assegnazione alle mansioni nell'impiego pubblico contrattualizzato, in connessione alla domanda di differenze per mansioni superiori.
Richiamato dal ricorrente come parametro generale dell'adibizione a mansioni diverse/superiori, ma la controversia è stata decisa in base alla corretta sussunzione delle mansioni nella declaratoria contrattuale.
art. 8, comma 5, CCNL comparto Regioni ed Enti Locali 14.9.2000
Richiamato quale fonte collettiva rilevante per l'inquadramento professionale del personale degli enti locali.
CCNL comparto Regioni ed Enti Locali 31.3.1999
Richiamato quale fonte collettiva per la classificazione del personale e la definizione delle declaratorie di categoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo al riconoscimento di mansioni superiori nell'impiego pubblico contrattualizzato, il giudice deve seguire il giudizio trifasico: accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte, individuazione della declaratoria contrattuale corrispondente e confronto tra mansioni svolte e profilo rivendicato.
- La mancata contestazione specifica delle circostanze di fatto dedotte dal lavoratore può legittimare il giudice di merito a valorizzare tali allegazioni ai fini dell'accertamento delle mansioni effettive.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o del merito della comparazione tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale, se la Corte territoriale ha motivato coerentemente la sussunzione.
- La censura sul quantum della condanna deve essere specifica e supportata dalla localizzazione o produzione degli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile per genericità.
- Il richiamo alle norme sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del fatto, quando la decisione impugnata si fondi su un accertamento in fatto sorretto da motivazione non illogica.
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