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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23685/2025 del 22/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori volta a ottenere dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS il pagamento del TFR maturato alle dipendenze della società datrice di lavoro, poi fallita e risultata incapiente. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento delle domande, ritenendo integrati i presupposti dell'intervento del Fondo e valorizzando il fatto che la società subentrata nel rapporto di lavoro fosse derivata da una scissione societaria della originaria datrice, con applicazione dell'art. 2112 c.c. e responsabilità per l'intero TFR. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, dell'art. 2506-quater c.c. e dell'art. 2112 c.c. Sostiene che la giurisprudenza più recente consentirebbe di verificare anche in sede di accesso al Fondo la concreta esistenza dei presupposti, e che la presenza di un coobbligato solidale ex art. 2506-quater c.c. escluderebbe l'intervento del Fondo, poiché il credito sarebbe esigibile nei confronti della società ancora in bonis, senza necessità di escutere ulteriormente il Fondo. Contesta, in sostanza, che il lavoratore possa rivolgersi direttamente all'INPS quando esista un debitore solidale solvente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR non è subordinato alla previa escussione di eventuali coobbligati solidali, perché la legge prevede un accesso diretto alla prestazione previdenziale e non contempla un beneficio d'ordine o di escussione. La responsabilità solidale derivante dalla scissione societaria non incide dunque sul diritto del lavoratore di chiedere il pagamento al Fondo, ferma restando la surrogazione dell'INPS nel passivo fallimentare per le somme pagate. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 297 del 1982

    la norma disciplina l'accesso al Fondo di garanzia per il TFR; la condizione è l'accertata insolvenza del datore di lavoro e, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo o dalla decisione sull'opposizione, il lavoratore può domandare il pagamento senza ulteriori condizioni, non essendo prevista la previa escussione di coobbligati.

  • art. 1 d.lgs. n. 80 del 1992

    richiamato insieme all'art. 2 del medesimo decreto quale base del sistema di tutela del Fondo di garanzia, senza che il testo evidenzi una regola diversa da quella ricavata dalla l. n. 297 del 1982.

  • art. 2 d.lgs. n. 80 del 1992

    richiamato quale norma di coordinamento del sistema di intervento del Fondo, ma non letto come fonte di un onere di preventiva escussione di altri debitori.

  • art. 2506-quater c.c.

    la responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione opera nei limiti previsti dalla norma, ma non condiziona l'accesso diretto del lavoratore al Fondo di garanzia quando il datore di lavoro sia insolvente.

  • art. 2112 c.c.

    la Corte conferma il richiamo alla disciplina della vicenda circolatoria dell'azienda/rapporto di lavoro, ma esclude che essa imponga un diverso requisito per l'intervento del Fondo rispetto a quelli previsti dalla legge speciale.

  • art. 2506-bis, comma 2, c.c.

    richiamato per descrivere la solidarietà nelle operazioni di scissione; la Corte precisa tuttavia che tale responsabilità non introduce un beneficio di escussione a favore dell'INPS.

  • art. 2, comma 6, l. n. 297 del 1982

    prevede la surrogazione di diritto dell'INPS al lavoratore nel privilegio sul patrimonio del datore di lavoro per le somme pagate dal Fondo.

  • art. 2, comma 7, l. n. 297 del 1982

    viene richiamato come base della surrogazione dell'INPS nel passivo fallimentare, meccanismo che riequilibra il sistema dopo l'intervento diretto del Fondo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto, in dispositivo, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'intervento del Fondo di garanzia per il TFR presuppone l'insolvenza del datore di lavoro e la verificazione del credito, ma non è subordinato alla previa escussione di eventuali coobbligati solidali.
  • La disciplina speciale del Fondo di garanzia prevede un accesso diretto alla prestazione previdenziale entro il termine di legge, senza introdurre un beneficio d'ordine o un beneficio di escussione non espressamente previsto.
  • La responsabilità solidale derivante da operazioni di scissione o da vicende circolatorie dell'azienda non incide, di per sé, sul diritto del lavoratore di rivolgersi al Fondo quando ricorrano i presupposti legali dell'intervento.
  • L'equilibrio del sistema è assicurato dalla surrogazione dell'INPS nei diritti e privilegi del lavoratore per le somme pagate, e non da un filtro preventivo fondato sull'esistenza di altri debitori solventi.

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