Cassazione Civile, Ordinanza n. 02942/2025 del 06/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l'anno d'imposta 2006, maggiori IRES, IVA e IRAP oltre a interessi e sanzioni, ritenendo che la società avesse realizzato maggiori ricavi nella vendita di più unità immobiliari inserite in un unico complesso residenziale. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso; in appello l'Ufficio aveva impugnato la decisione e la società aveva proposto appello incidentale. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto legittimo l'accertamento. In cassazione la società deduceva: 1) formazione del giudicato interno sul punto della riduzione del valore accertato per una specifica vendita; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe affermato la prova dell'Ufficio senza indicare gli elementi probatori; 3) ulteriore nullità per omessa indicazione degli elementi posti a base delle presunzioni in relazione ad altre vendite; 4) violazione delle regole sull'onere della prova e utilizzazione di elementi non provati, con richiesta sostanziale di riesame del merito; 5) violazione delle norme sulle presunzioni semplici, per difetto di gravità, precisione e concordanza; 6) ancora vizi motivazionali per asserito contrasto logico tra l'affermazione della sussistenza di presunzioni e la qualificazione di alcune circostanze come irrilevanti; 7) in subordine, violazione della disciplina sanzionatoria tributaria, sostenendo che la pluralità delle violazioni non giustificasse l'aggravamento; 8) sempre in subordine, applicazione dello ius superveniens più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015 sulle sanzioni. La Corte ha respinto i primi sette motivi, ritenendo insussistente il giudicato interno, valida la motivazione della CTR, non sindacabile in cassazione la rivalutazione del merito e corretta l'applicazione delle presunzioni e della disciplina sanzionatoria; ha invece accolto l'ottavo motivo, applicando il favor rei e il regime sanzionatorio sopravvenuto più favorevole, con cassazione limitata al capo relativo alla quantificazione delle sanzioni e rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna per la rideterminazione in concreto.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi sette motivi del ricorso perché infondati o inammissibili, ma ha accolto l'ottavo motivo relativo allo ius superveniens in materia di sanzioni tributarie. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla misura delle sanzioni, con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna perché applichi il regime sanzionatorio sopravvenuto più favorevole e ridetermini la sanzione alla luce della novella del 2015. Il resto della decisione di merito sulla legittimità dell'accertamento resta fermo.
Norme richiamate
Il giudicato interno non si forma se la questione risulta riproposta in appello dalla parte soccombente, anche mediante richiesta di conferma integrale della pretesa originaria.
art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel quadro delle regole del processo tributario e dell'appello.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione; la nullità ricorre solo in caso di mancanza assoluta o motivazione incomprensibile/irrimediabilmente contraddittoria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è tale da non consentire di individuare la giustificazione del decisum; non basta una motivazione sintetica o non condivisa.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
In cassazione sono deducibili errori di diritto e nullità della sentenza, non una rivalutazione del merito sotto forma di critica alla motivazione o alle prove.
L'onere della prova in materia tributaria segue le regole ordinarie: l'Ufficio deve fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, poi incombe al contribuente la prova contraria.
Non consentono in cassazione di chiedere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio se il giudice di merito ha valutato le prove secondo legge.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici quando siano soddisfatti i requisiti di legge.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
In materia IVA l'accertamento può fondarsi su presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili come prova del maggior reddito solo se gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
La sanzione tributaria va commisurata alla gravità della violazione, alla condotta successiva, alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economico-sociali; il principio di proporzionalità impone un rapporto congruo con il caso concreto.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997
Norma richiamata per la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni dichiarative in materia tributaria.
art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997
Norma richiamata per la disciplina della sanzione tributaria, soggetta alla successiva modifica più favorevole.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Il favor rei opera anche in materia tributaria: la legge sanzionatoria più favorevole sopravvenuta si applica retroattivamente ai procedimenti non definitivi, anche d'ufficio.
art. 32, comma 1, della l. n. 208 del 2015
Le modifiche del d.lgs. n. 158 del 2015 trovano applicazione nei giudizi pendenti, purché il provvedimento sanzionatorio non sia definitivo.
La novella viene considerata ius superveniens più favorevole da applicare al caso concreto in pendenza di giudizio, ai fini della rideterminazione delle sanzioni.
Massime di principio
- Il giudicato interno non si forma sul capo della sentenza di primo grado quando la parte appellante ripropone espressamente o per implicito quella stessa questione nell'atto di appello, chiedendo il riesame dell'intera pretesa.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia radicalmente incomprensibile o intrinsecamente incoerente; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non convinca la parte soccombente.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di merito in deduzioni di violazione di legge o di omesso esame, quando in realtà si sollecita una nuova valutazione del materiale probatorio.
- L'accertamento tributario può essere fondato su presunzioni semplici purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; una volta raggiunta tale soglia dall'Ufficio, spetta al contribuente fornire la prova contraria.
- In materia di sanzioni tributarie, la misura va commisurata in concreto alla gravità della violazione e agli altri parametri legali, restando insindacabile in cassazione la valutazione del giudice di merito se contenuta nei limiti normativi.
- Lo ius superveniens più favorevole in materia sanzionatoria si applica retroattivamente ai procedimenti pendenti, anche in sede di legittimità, quando il provvedimento non sia definitivo e la questione sia ancora controversa.
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