Cassazione Civile, Ordinanza n. 02939/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione a una precedente sentenza che aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990. L’ufficio aveva corrisposto solo il 50% dell’importo dovuto, sostenendo che il titolo dovesse essere coordinato, in fase esecutiva, con la sopravvenuta disciplina dell’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, che aveva introdotto una decurtazione del 50% dei rimborsi nei limiti delle risorse stanziate. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato, nonché del provvedimento direttoriale 26 settembre 2017 e degli artt. 81 e 111 Cost.; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 3 e 53 Cost., lamentando il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’amministrazione finanziaria sulla effettiva incapienza dei fondi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e lo ha accolto, assorbendo il secondo. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo all’esecuzione di un giudicato che riconosce un rimborso fiscale per benefici connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di incapienza, attivare le procedure previste dalla contabilità pubblica per dare piena esecuzione al titolo, anche mediante nomina di un commissario ad acta e emissione di uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Non è invece consentita una falcidia del diritto patrimoniale già accertato giudizialmente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
Disciplina il giudizio tributario di ottemperanza, nel quale il giudice deve assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
Costituisce la base normativa del meccanismo di rimborso, da interpretare in modo da non consentire la riduzione del credito giudizialmente accertato.
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017
Ha modificato la disciplina prevedendo limiti connessi alla disponibilità delle risorse stanziate, ma solo sul piano procedurale di attuazione del rimborso.
art. 29 d.l. n. 162 del 2019
Ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi, richiamata insieme alle precedenti nella ricostruzione del quadro normativo.
art. 81 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso.
art. 2697 c.c.
Invocato per censurare il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’amministrazione finanziaria.
art. 3 Cost.
Usato dalla Corte per escludere soluzioni che determinerebbero una disparità di trattamento tra contribuenti aventi diritto al medesimo beneficio.
art. 53 Cost.
Richiamato nel secondo motivo dal ricorrente.
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
È evocato dalla Corte per descrivere il diverso regime dei contribuenti che non avevano versato l’IRPEF agevolata.
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la definizione del procedimento in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito e il deposito di memoria del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria, quando il titolo esecutivo riconosce un credito da rimborso fiscale collegato a benefici per eventi calamitosi, il giudice non può ridurre il diritto già accertato in base a una successiva disciplina di contenimento della spesa, ma deve assicurare l’integrale esecuzione del giudicato.
- L’eventuale incapienza dei fondi stanziati incide sulla modalità di attuazione del rimborso, non sulla misura del diritto sostanziale riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
- In presenza di insufficienza delle risorse, il giudice dell’ottemperanza deve attivare gli strumenti di contabilità pubblica necessari a dare esecuzione al titolo, anche nominando un commissario ad acta e disponendo lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
- La mancanza di risorse finanziarie non costituisce, di per sé, una giustificazione per sottrarre o dimezzare un debito patrimoniale già accertato giudizialmente.
- L’interpretazione della disciplina sui rimborsi deve essere coordinata con i principi costituzionali, in particolare con quello di eguaglianza, evitando trattamenti differenziati tra contribuenti che hanno maturato il medesimo beneficio fiscale.
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