Cassazione Civile, Ordinanza n. 02940/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società privata accreditata per il pagamento di fatture relative a prestazioni sanitarie rese in esecuzione di un contratto stipulato con l'azienda sanitaria. L'ente pubblico ha proposto opposizione deducendo la parziale prescrizione del credito e, soprattutto, contestando il diritto agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002: secondo l'ente, il contratto prevedeva un meccanismo di pagamento subordinato a validazione delle prestazioni e a successiva emissione della fattura, sicché le somme non sarebbero state liquide ed esigibili e non avrebbero potuto produrre interessi; inoltre la società avrebbe emesso le fatture senza attendere la validazione e senza costituire in mora l'amministrazione. Il tribunale ha respinto l'opposizione, ritenendo non applicabile la prescrizione quinquennale e dovuti gli interessi dal trentesimo giorno dalla fattura. La corte d'appello, invece, ha accolto l'appello dell'azienda sanitaria e ha rigettato la domanda della società. In cassazione la società ha dedotto, tra l'altro, ultrapetizione e violazione dei criteri di interpretazione del contratto e dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, sostenendo che il contratto non prevedesse un termine di pagamento certo e che, quindi, dovesse operare il termine legale di pagamento con decorrenza automatica degli interessi senza necessità di messa in mora. Gli altri motivi riguardavano, in sintesi, la disciplina del ritardo nei pagamenti, la costituzione in mora, l'onere della prova e la valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati perché la corte territoriale non ha applicato il principio secondo cui le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, in base a contratto scritto stipulato con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale ex d.lgs. 231/2002. Di conseguenza, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo spettano gli interessi moratori previsti dal decreto, senza che sia necessario escluderne l'applicazione per il solo fatto che il rapporto sia inserito nel sistema dell'accreditamento sanitario. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri tre motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È evocato come parametro del vizio di ultrapetizione dedotto nel ricorso; la Corte non fonda la decisione su questo profilo, perché accoglie il ricorso per la diversa ragione della errata applicazione della disciplina sugli interessi moratori.
È richiamato come canone ermeneutico per sostenere che il contratto non prevedesse un termine di pagamento certo; la Corte accoglie la censura nella sostanza, rilevando che la corte d'appello non ha correttamente applicato i principi sull'interpretazione del rapporto e sulla qualificazione della prestazione come transazione commerciale.
Stabilisce il termine legale di pagamento in assenza di diversa pattuizione; la Corte afferma che, nel rapporto esaminato, la disciplina del decreto trova applicazione e gli interessi decorrono secondo il regime legale previsto per i ritardi di pagamento.
Prevede gli interessi moratori nelle transazioni commerciali; la Corte ribadisce che, per le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate sulla base di contratto scritto con la P.A., in caso di ritardo nel pagamento spettano gli interessi di mora ex lege.
È richiamato per inquadrare il rapporto entro il perimetro della disciplina sulle transazioni commerciali.
La Corte interpreta la nozione di transazione commerciale in senso ampio, ricomprendendovi le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate convenzionate con il S.S.N., quando il rapporto sia regolato da contratto scritto con la P.A. stipulato dopo l'8 agosto 2002.
È menzionato in relazione alla norma transitoria e alla necessità che il contratto sia successivo all'8 agosto 2002 per l'applicazione del decreto.
La sentenza di primo grado aveva escluso l'applicabilità della prescrizione quinquennale; il riferimento è riportato nella ricostruzione del processo, ma non costituisce il centro della ratio decidendi della cassazione.
È evocato nel terzo motivo, assorbito; non è oggetto di una specifica statuizione decisoria della Corte.
È evocato nel terzo motivo, assorbito; non è oggetto di una specifica statuizione decisoria della Corte.
È richiamato nel quarto motivo, assorbito; il ricorso non viene deciso su questo profilo probatorio.
Sono richiamati nel quinto motivo, assorbito; non incidono sulla ratio della decisione.
È richiamato nel quinto motivo, assorbito; non è oggetto di accertamento decisivo da parte della Corte.
Massime di principio
- Le prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, quando siano regolate da un contratto scritto stipulato con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al d.lgs. 231/2002.
- In tali rapporti, il ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte della pubblica amministrazione comporta la debenza degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002, senza che sia necessario escluderne l'applicazione per la sola presenza di procedure interne di validazione o di accertamento delle prestazioni.
- La disciplina dell'accreditamento sanitario non esclude la natura imprenditoriale della struttura privata accreditata né impedisce di applicare la normativa sulle transazioni commerciali ai ritardi di pagamento della P.A.
- Quando il giudice di merito esclude l'applicazione del d.lgs. 231/2002 in un rapporto sanitario accreditato senza confrontarsi con la qualificazione del rapporto come transazione commerciale, la decisione è censurabile per violazione di legge.
- Le censure assorbite restano prive di esame quando l'accoglimento dei motivi decisivi rende necessario il rinvio per nuovo esame della controversia.
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