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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02936/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio ha rettificato al rialzo la rendita proposta da una società titolare di un impianto eolico, includendo nel computo anche la torre di sostegno dell’aerogeneratore. La contribuente ha contestato l’inclusione della torre sostenendo che, dopo la modifica introdotta dalla legge di stabilità 2016, nella stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare devono essere esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. La società ha inoltre dedotto che la torre non avesse autonomia funzionale e reddituale e che la motivazione dell’avviso e della sentenza di merito fosse viziata sotto plurimi profili. In Cassazione ha proposto quattordici motivi, tra cui: inammissibilità dell’appello incidentale dell’Ufficio, violazione dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015 per avere la CTR incluso la torre nella rendita, giudicato interno, vizi di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, omessa pronuncia, violazione della disciplina catastale e difetto di motivazione dell’avviso. L’Agenzia ha resistito eccependo anche il difetto di interesse al ricorso e sostenendo la correttezza dell’inclusione della torre nella rendita.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse, ha ritenuto infondato il primo motivo e ha accolto il secondo motivo di ricorso, affermando che la torre dell’impianto eolico, in quanto componente funzionalmente inserita nello specifico processo produttivo, non deve essere computata nella rendita catastale ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché ridetermini la rendita escludendo il valore delle torri.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per vizi processuali, ma il motivo relativo all’appello incidentale è stato ritenuto infondato.

  • art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma è interpretata nel senso che ciò che rileva non è la mera infissione o stabilità materiale del manufatto al suolo, ma la sua funzionalità al processo produttivo: le componenti impiantistiche strumentali alla produzione sono escluse dalla rendita anche se strutturalmente connesse all’immobile.

  • art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    È richiamato per la nozione di immobile urbano e di costruzione stabile ai fini catastali.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    È richiamato per la nozione di unità immobiliare, che richiede anche autonomia funzionale e reddituale oltre alla stabilità materiale.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    È richiamato come precedente intervento di interpretazione autentica che aveva incluso nel computo della rendita le costruzioni stabili connesse al suolo, anche tramite elementi mobili necessari all’attività industriale.

  • art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    È richiamato come norma che aveva rinviato alle istruzioni della circolare n. 6/2012 per la determinazione della rendita catastale delle unità a destinazione speciale e particolare.

  • art. 28, secondo comma, d.P.R. 1142 del 1949

    È evocato dalla ricorrente per sostenere che, ove considerata, la torre avrebbe potuto giustificare solo un incremento del valore fondiario corrispondente alla stessa.

  • art. 36, n. 4), d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato quale parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 7, comma 1, l. n. 212/2000

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ribadisce che nel processo tributario le questioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, ma solo per le questioni rimaste assorbite o non esaminate.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per l’ordine di esame delle questioni, privilegiando le questioni di rito secondo la loro priorità logico-processuale.

Massime di principio

  • In materia di rendita catastale degli immobili speciali o particolari, dopo l’art. 1, comma 21, l. 208/2015, la componente da escludere dalla stima non è individuata dalla sola stabilità fisica o dall’ancoraggio al suolo, ma dalla sua funzionalità allo specifico processo produttivo.
  • La nozione di "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti" esclusi dalla rendita deve essere letta in chiave funzionale: anche un elemento strutturalmente connesso all’immobile va espunto se non apporta utilità reddituale autonoma al di fuori del processo produttivo.
  • Nel contenzioso tributario, l’appello incidentale è ammissibile quando censura la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza di primo grado, anche se formulato con argomentazioni diverse purché investa la stessa statuizione sostanziale.
  • La deduzione di omessa pronuncia o di questioni assorbite richiede la specifica riproposizione in appello delle questioni non esaminate; il mero richiamo generico agli atti del grado precedente non basta.
  • Quando una questione di diritto viene accolta come decisiva, gli ulteriori motivi che la presuppongono restano assorbiti, poiché la cassazione con rinvio deve limitarsi alla nuova decisione sul punto centrale controverso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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