Cassazione Civile, Ordinanza n. 02937/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina da tre avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2011 nei confronti di una società di persone e dei soci, con recupero di una parte di investimento ambientale ritenuto non correttamente determinato e con rettifica del reddito imponibile ai fini IRPEF in capo ai soci ex art. 5 T.U.I.R. I contribuenti impugnavano gli atti e la CTP accoglieva i ricorsi. In appello, la CTR dichiarava inammissibile il gravame dell'Ufficio perché, pur avendo il primo grado svolgimento telematico, l'appello era stato notificato e depositato in forma cartacea, ritenendo violato l'art. 2, comma 3, D.M. n. 163/2013. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, D.M. n. 163/2013, dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992 ratione temporis e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che nel periodo di facoltatività del processo tributario telematico la notificazione e il deposito cartacei dell'appello non erano sanzionati con l'inammissibilità e, comunque, l'atto era pervenuto a conoscenza dei destinatari senza lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che, nel periodo in cui il processo tributario telematico era facoltativo e prima del 30 giugno 2019, la parte che aveva utilizzato il telematico in primo grado non incorreva in una nullità o in una inammissibilità automatica se proponeva l'appello con modalità cartacea, perché nessuna norma prevedeva espressamente tale sanzione. Ha inoltre valorizzato il principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., osservando che la notificazione cartacea aveva comunque portato l'atto a conoscenza dei contribuenti e che questi si erano regolarmente costituiti, senza alcuna lesione del diritto di difesa. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 T.U.I.R.
richiamato solo per la imputazione del maggior reddito ai soci in proporzione alla partecipazione sociale
art. 2, comma 3, D.M. n. 163/2013
nel regime previgente imponeva l'uso del telematico in secondo grado quando già utilizzato in primo grado, ma la Corte esclude che la sua violazione comporti automaticamente l'inammissibilità dell'appello
art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992
«le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione»
nel testo vigente ratione temporis prevedeva una facoltà di utilizzo del telematico, non una obbligatorietà sanzionata da inammissibilità per la forma cartacea
art. 156 c.p.c.
la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo; il vizio processuale è rilevante solo se ha inciso sul diritto di difesa o sul risultato del processo
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione non si applica alla questione di interpretazione della disciplina processuale esaminata
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
il mancato deposito di memoria difensiva non precludeva la censura in cassazione della statuizione di inammissibilità dell'appello
art. 39, comma 8, D.L. n. 98/2011
ha introdotto le disposizioni per la completa informatizzazione del processo tributario telematico
art. 17, comma 3, L. n. 400/1988
richiamato quale base per l'adozione del regolamento attuativo del processo tributario telematico
art. 9, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 156/2015
ha introdotto l'art. 16-bis nel d.lgs. n. 546/1992
art. 16 D.L. n. 119/2018
norma di interpretazione autentica che chiarisce la libera utilizzabilità del telematico in ogni grado, indipendentemente dalla modalità scelta dalla controparte e dallo svolgimento del primo grado
Massime di principio
- Nel periodo di facoltatività del processo tributario telematico, la parte poteva utilizzare in appello anche la modalità cartacea, pur avendo usato il telematico in primo grado, salvo che la violazione delle regole tecniche abbia concretamente inciso sul diritto di difesa o sulla decisione.
- La violazione di una regola processuale non comporta nullità o inammissibilità automatica se l'atto ha raggiunto il suo scopo, cioè se è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario e non vi è stato pregiudizio difensivo.
- Le norme sul processo tributario telematico, nel testo previgente all'obbligatorietà generalizzata, vanno lette in coerenza con la finalità di efficienza ma anche con la salvaguardia del contraddittorio e del giusto processo.
- La sanzione dell'inammissibilità non può essere desunta in via interpretativa da una mera difformità formale, in assenza di una previsione espressa e in mancanza di concreto pregiudizio processuale.
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