Cassazione Civile, Ordinanza n. 22338/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che aveva sospeso il rimborso di un credito IVA richiesto per un’annualità successiva, fondando la misura su carichi tributari pendenti riferiti ad avvisi di accertamento relativi ad anni precedenti. La società contribuente aveva impugnato la sospensione e i giudici tributari di merito avevano ritenuto illegittimo il provvedimento, osservando che, alla luce di precedenti decisioni tributarie, l’Ufficio non disponeva di un valido titolo per mantenere la sospensione del rimborso. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, 23 d.lgs. n. 472 del 1997 e 69, comma 6, r.d. n. 2440 del 1923, sostenendo che non vi sarebbe stata duplicazione di cautele, che la sospensione ex art. 23 d.lgs. n. 472/1997 era legittima per la presenza di carichi pendenti e che esisteva comunque un titolo esecutivo derivante dall’intimazione di pagamento emessa in esecuzione di una sentenza tributaria d’appello; con il secondo ha lamentato la violazione delle norme che regolano l’intimazione ad adempiere e l’esecuzione delle sentenze tributarie, deducendo che la decisione di merito aveva erroneamente escluso l’efficacia dell’intimazione di pagamento e l’utilizzabilità delle perdite fiscali riportate a nuovo. Nel corso del giudizio di legittimità la Corte ha inoltre rilevato che parte delle questioni riguardanti alcuni avvisi di accertamento era già stata definita con pronunce precedenti, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse su quella parte dell’impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente agli avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008, perché su tali carichi il contenzioso era già stato definito con precedente decisione che aveva confermato la legittimità degli atti; per il residuo, relativo all’avviso di accertamento dell’anno 2006, ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo e inammissibile il secondo perché investiva un’intimazione di pagamento non oggetto del giudizio. La Corte ha riaffermato che l’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 consente la sospensione del pagamento di un credito del contribuente quando sia stato notificato un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, ma che tale potere viene meno nei limiti in cui il presupposto impositivo sia stato annullato con decisione anche non definitiva; ha inoltre richiamato il principio per cui, quando l’Amministrazione abbia già ottenuto dal contribuente la garanzia ex art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, non può cumulare ulteriori strumenti cautelari alternativi. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972
la garanzia ottenuta ai fini del rimborso IVA esclude, per il periodo di sua vigenza, il ricorso cumulativo ad altri strumenti cautelari alternativi; il potere cautelare non può determinare una duplicazione di garanzie a carico del contribuente
art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997
consente la sospensione del pagamento dei crediti del contribuente quando l’Amministrazione abbia notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, anche non definitivo; la sospensione cessa nei limiti dell’annullamento dell’atto presupposto
art. 69, comma 6, R.D. n. 2440 del 1923
costituisce disciplina generale del fermo amministrativo utilizzabile solo quando non ricorrano i presupposti della disciplina speciale tributaria e in presenza di idonea ragione di credito
art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in fatto come base del provvedimento cautelare di sospensione dell’atto impugnato adottato in sede tributaria
art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010
richiamato dal ricorrente quale base normativa dell’intimazione ad adempiere emessa in esecuzione di una sentenza tributaria d’appello
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente quale norma che disciplina l’esecuzione delle sentenze tributarie non definitive
art. 84 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato in relazione al riporto delle perdite fiscali pregresse
art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in fatto quale base dell’affidamento al concessionario del primo terzo della maggiore imposta accertata
art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000
richiamato dalle Sezioni Unite come parametro di collaborazione e buona fede che impedisce una duplicazione ingiustificata delle cautele
art. 2 Cost.
richiamato come principio di solidarietà che deve ispirare anche i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino
richiamato per distinguere il venir meno dell’interesse ad agire dalla cessazione della materia del contendere
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
Massime di principio
- In materia di sospensione dei rimborsi IVA, l’Amministrazione finanziaria può avvalersi della disciplina speciale dell’art. 23 d.lgs. n. 472/1997 solo quando vi sia stato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione; la sospensione opera nei limiti del credito risultante dall’atto o dalla decisione tributaria.
- La sospensione del pagamento del credito del contribuente perde efficacia nei limiti in cui l’atto presupposto sia stato annullato, anche con sentenza non definitiva, poiché le decisioni delle commissioni tributarie hanno efficacia immediata.
- Quando l’Amministrazione abbia già ottenuto la garanzia ex art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, non può cumulare altri strumenti cautelari alternativi per il medesimo credito, pena una duplicazione ingiustificata della cautela e un aggravio contrario a collaborazione e buona fede.
- L’interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; se viene meno per effetto di una successiva pronuncia che definisce il presupposto del contendere, il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- È inammissibile il motivo di ricorso che censuri un atto o una statuizione estranei all’oggetto del giudizio di legittimità.
- In presenza di una sentenza tributaria che confermi in parte gli atti impositivi e salvi i riporti di perdite fiscali, occorre verificare il preciso contenuto decisorio del giudicato o della pronuncia richiamata, senza attribuire alla sentenza un significato più ampio di quello effettivamente espresso.
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