Cassazione Civile, Ordinanza n. 22283/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alla liquidazione delle spese di entrambi i gradi e rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà rideterminare le spese applicando correttamente i parametri forensi vigenti e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (vittorioso sulle spese)
La controversia
La controversia nasce da una lunga opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di un privato per un importo molto elevato; l’opposizione è stata accolta in primo grado e confermata in appello, con regolazione delle spese in favore dell’opponente. Il ricorrente ha censurato solo la liquidazione delle spese di lite operata dalla Corte d’appello, deducendo: (1) violazione delle norme sui criteri di liquidazione dei compensi professionali, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto applicare correttamente i parametri forensi vigenti e indicare il valore della causa, oltre a distinguere tra le voci previste dalla disciplina applicabile; (2) violazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 36 Cost., perché la liquidazione sarebbe stata incongrua e svalutativa dell’attività difensiva; (3) nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla quantificazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: poiché la liquidazione delle spese è stata effettuata con sentenza d’appello depositata nel 2018, doveva applicarsi il d.m. n. 55 del 2014 anche per la liquidazione del grado precedente, in caso di riforma/conferma con liquidazione rimessa al giudice dell’impugnazione; inoltre, gli importi liquidati risultavano inferiori ai parametri minimi rapportati al valore della causa, da commisurarsi all’importo dell’ingiunzione. Assorbiti gli altri motivi, la sentenza è stata cassata con rinvio per nuova regolazione delle spese.
Norme richiamate
Le spese seguono la soccombenza, ma la loro liquidazione deve rispettare i parametri normativi applicabili.
Il valore della causa, ai fini della liquidazione dei compensi, va determinato in base alla somma domandata o ingiunta.
art. 24 L. 13 giugno 1942, n. 794
Richiamata come fonte del principio di inderogabilità delle tariffe professionali minime nel sistema previgente.
Richiamato dalla parte ricorrente per il previgente sistema tariffario, ma ritenuto non applicabile alla liquidazione effettuata con sentenza successiva all’entrata in vigore dei parametri forensi.
art. 9, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
Inserito nel quadro della transizione dalle tariffe ai parametri forensi.
D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41
Norma transitoria richiamata dalla ricorrente nel passaggio dal sistema tariffario al sistema parametrico.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Base legislativa del sistema dei parametri per la liquidazione dei compensi forensi.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4, 5, 6
Applicabile alla liquidazione delle spese effettuata con sentenza depositata dopo la sua entrata in vigore; richiede che i compensi siano determinati secondo parametri riferiti alle fasi e al valore dell’affare.
Il compenso del professionista deve essere proporzionato all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
art. 36 Cost.
Invocato in relazione all’esigenza di un compenso adeguato e non meramente simbolico per l’attività professionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione della sentenza.
Richiamato quale parametro del contenuto motivazionale della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a sostegno dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione è investito anche della liquidazione delle spese del grado precedente e applica la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello.
Massime di principio
- Quando la liquidazione delle spese processuali avviene con sentenza successiva all’entrata in vigore dei parametri forensi, si applica la disciplina parametrica vigente al momento della decisione, anche se l’attività difensiva si è svolta in parte sotto il regime precedente, purché la prestazione non sia già integralmente esaurita.
- Se il giudice d’appello è chiamato a statuire anche sulle spese del grado precedente in conseguenza della riforma o della conferma della decisione, deve utilizzare i parametri vigenti al momento della sentenza di appello per la liquidazione complessiva, secondo la nozione unitaria di "compenso".
- La liquidazione dei compensi deve essere commisurata al valore della controversia secondo i criteri normativi applicabili e non può scendere sotto i minimi tabellari ove questi siano previsti.
- Anche nel sistema parametrico, la motivazione sulla liquidazione delle spese deve consentire il controllo dell’iter seguito dal giudice, indicando almeno il valore della causa e i criteri adottati per scegliere tra minimi, medi, massimi o per giustificare eventuali scostamenti.
- La mancata corrispondenza degli importi liquidati ai parametri applicabili integra vizio censurabile in cassazione quando la liquidazione risulti inferiore ai limiti consentiti o comunque non conforme alla disciplina di riferimento.
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