Cassazione Civile, Ordinanza n. 22282/2024 del 07/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, fondato su indagini bancarie svolte su un conto corrente a lui intestato. Sulla base dei versamenti ritenuti ingiustificati, venivano ripresi a tassazione, ai fini IRPEF, presunti ricavi non dichiarati per euro 64.526. Il contribuente aveva impugnato l'atto: il ricorso era stato respinto in primo grado, ma accolto in appello dalla Commissione tributaria regionale, che aveva annullato l'accertamento. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con due motivi, nullità della sentenza per difetto o apparenza di motivazione e falsa applicazione delle norme sulle presunzioni derivanti dai movimenti bancari e sulla relativa disciplina probatoria. Prima della decisione nel merito, però, il contribuente chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, allegando di avere aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 e di avere integralmente pagato quanto dovuto entro il termine previsto. La documentazione depositata confermava tali circostanze; l'Agenzia non aveva notificato diniego nei termini e non era stata chiesta la prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per effetto della definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, e ha dichiarato altresì cessata la materia del contendere in presenza della prova dell'integrale pagamento delle somme dovute. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Non è stata disposta l'attestazione per il raddoppio del contributo unificato, sia perché la definizione del giudizio non rientra tra quelle previste dalla norma richiamata, sia perché l'Agenzia risultava ammessa alla prenotazione a debito del contributo.
Norme richiamate
art. 6 D.L. n. 119 del 2018
la mancata notifica del diniego entro il termine previsto e la mancata richiesta di trattazione determinano l'estinzione del processo in presenza della definizione agevolata perfezionata
L. n. 136 del 2018
norma di conversione del D.L. n. 119 del 2018 richiamato per la definizione agevolata
art. 32, comma 1, n. 2 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come parametro della censura del ricorso, in tema di presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie
art. 41 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come parametro della censura del ricorso, in tema di accertamento e disciplina delle presunzioni
art. 2728 c.c.
richiamato come parametro della censura del ricorso, in tema di presunzioni legali e relativa ripartizione dell'onere probatorio
art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro del motivo sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro del motivo sulla motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo sulla motivazione apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo sulla motivazione della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a fondamento del vizio di motivazione denunciato
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato come base della trattazione camerale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato perché la definizione del giudizio non corrisponde a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere l'obbligo di versamento del contributo unificato in capo all'Agenzia ammessa alla prenotazione a debito
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012
richiamato, in combinato disposto, per l'esenzione dal versamento immediato del contributo unificato da parte dell'amministrazione finanziaria
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria e di avere integralmente pagato le somme dovute entro i termini di legge, il processo deve essere dichiarato estinto se non interviene tempestivo diniego dell'Amministrazione e non viene richiesta la trattazione del ricorso.
- La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata, comporta anche la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse alla decisione nel merito della pretesa impositiva.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'esito del giudizio è l'estinzione per definizione della lite e non uno dei soli esiti tipizzati di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'impugnazione.
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