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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22282/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, fondato su indagini bancarie svolte su un conto corrente a lui intestato. Sulla base dei versamenti ritenuti ingiustificati, venivano ripresi a tassazione, ai fini IRPEF, presunti ricavi non dichiarati per euro 64.526. Il contribuente aveva impugnato l'atto: il ricorso era stato respinto in primo grado, ma accolto in appello dalla Commissione tributaria regionale, che aveva annullato l'accertamento. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con due motivi, nullità della sentenza per difetto o apparenza di motivazione e falsa applicazione delle norme sulle presunzioni derivanti dai movimenti bancari e sulla relativa disciplina probatoria. Prima della decisione nel merito, però, il contribuente chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, allegando di avere aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 e di avere integralmente pagato quanto dovuto entro il termine previsto. La documentazione depositata confermava tali circostanze; l'Agenzia non aveva notificato diniego nei termini e non era stata chiesta la prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per effetto della definizione agevolata della controversia tributaria ex art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, e ha dichiarato altresì cessata la materia del contendere in presenza della prova dell'integrale pagamento delle somme dovute. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Non è stata disposta l'attestazione per il raddoppio del contributo unificato, sia perché la definizione del giudizio non rientra tra quelle previste dalla norma richiamata, sia perché l'Agenzia risultava ammessa alla prenotazione a debito del contributo.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. n. 119 del 2018

    la mancata notifica del diniego entro il termine previsto e la mancata richiesta di trattazione determinano l'estinzione del processo in presenza della definizione agevolata perfezionata

  • L. n. 136 del 2018

    norma di conversione del D.L. n. 119 del 2018 richiamato per la definizione agevolata

  • art. 32, comma 1, n. 2 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come parametro della censura del ricorso, in tema di presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come parametro della censura del ricorso, in tema di accertamento e disciplina delle presunzioni

  • art. 2728 c.c.

    richiamato come parametro della censura del ricorso, in tema di presunzioni legali e relativa ripartizione dell'onere probatorio

  • art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro del motivo sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale parametro del motivo sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo sulla motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo sulla motivazione della sentenza

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a fondamento del vizio di motivazione denunciato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come base della trattazione camerale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica il raddoppio del contributo unificato perché la definizione del giudizio non corrisponde a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

  • art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere l'obbligo di versamento del contributo unificato in capo all'Agenzia ammessa alla prenotazione a debito

  • art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012

    richiamato, in combinato disposto, per l'esenzione dal versamento immediato del contributo unificato da parte dell'amministrazione finanziaria

Massime di principio

  • Quando il contribuente dimostra di avere aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria e di avere integralmente pagato le somme dovute entro i termini di legge, il processo deve essere dichiarato estinto se non interviene tempestivo diniego dell'Amministrazione e non viene richiesta la trattazione del ricorso.
  • La definizione agevolata della lite tributaria, una volta perfezionata, comporta anche la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse alla decisione nel merito della pretesa impositiva.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'esito del giudizio è l'estinzione per definizione della lite e non uno dei soli esiti tipizzati di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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