Cassazione Civile, Ordinanza n. 22281/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente era stata raggiunta da avvisi di accertamento per le annualità 2004, 2005 e 2006, fondati sull'accertamento sintetico del reddito in base a indici di capacità contributiva, tra cui l'acquisto di un cespite immobiliare. In giudizio la contribuente aveva sostenuto che l'acquisto fosse solo apparente, frutto di un contratto simulato con il coniuge e senza effettivo trasferimento di denaro; i giudici di merito avevano accolto tale ricostruzione e la decisione era stata confermata in appello con motivazione molto sintetica. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 360 n. 4 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, la nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i giudici di merito avevano impropriamente addossato all'Ufficio la prova dell'effettività della compravendita immobiliare, mentre in tema di redditometro l'onere di provare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto grava sul contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito, pur succinta, comunque idonea a rendere percepibile il percorso logico seguito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove oltre alla dimostrazione dei fattori-indice di capacità contributiva, mentre grava sul contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per l'Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati.
Norme richiamate
violazione dell'articolo 36 del decreto legislativo numero 546 del 1992
viene richiamato come parametro per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente
la decisione di merito non è nulla perché, pur succinta, contiene una motivazione sufficiente a rendere intellegibile la ratio decidendi
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla solo quando sia del tutto priva di motivazione o contenga una motivazione meramente apparente
è il parametro formale della censura per violazione di legge
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nell'accertamento sintetico consente all'Ufficio di determinare il reddito sulla base di indici di capacità contributiva, senza ulteriori prove, con onere del contribuente di dimostrare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto
non può essere invertito l'onere della prova a carico dell'Ufficio quando operi la presunzione legale del redditometro
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando non consente di ricostruire, neppure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se invece il ragionamento è comprensibile, la censura di nullità non può essere accolta anche in presenza di motivazione molto concisa.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova dell'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva è sufficiente a fondare l'accertamento; l'Amministrazione non deve fornire ulteriori dimostrazioni dell'effettiva produzione del reddito presunto.
- Quando il contribuente contesta l'accertamento sintetico, su di lui grava l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore; il giudice di merito, se la prova contraria è offerta, deve valutarla in modo analitico e non può arrestarsi a considerazioni apodittiche o di mera comune esperienza.
- Nel contenzioso sul redditometro, l'inversione dell'onere probatorio impone un effettivo contraddittorio sulla documentazione prodotta dal contribuente, che il giudice deve esaminare puntualmente prima di ritenere superata la presunzione di maggior reddito.
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