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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22284/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni 2002, 2005 e 2009, sostenendo di non essere soggetto passivo del tributo per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione. A fronte del silenzio-rifiuto dell'amministrazione aveva proposto ricorso, respinto in primo grado; la CTR aveva confermato il rigetto e, successivamente, aveva respinto anche il giudizio di revocazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che l'errore della CTR nella quantificazione di alcune spese (indicate in € 44.598 anziché € 25.381) fosse decisivo perché avrebbe dovuto portare a ritenere congrue le spese e quindi insussistente l'autonoma organizzazione; con il secondo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice della revocazione non avesse considerato la censura relativa alla pretesa parziale inammissibilità del ricorso introduttivo, fondato anche sul contrasto della disciplina IRAP con il diritto unionale e non solo sull'assenza di autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che l'errore di quantificazione delle spese non era decisivo rispetto alla ratio della decisione revocanda, perché la CTR aveva valorizzato anche ulteriori componenti negative non giustificate e, quindi, il diverso importo errato non incideva in modo determinante sull'esito. Quanto al secondo, ha osservato che il profilo denunciato era assorbito dalla motivazione che aveva esaminato in pieno la questione dell'autonoma organizzazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio è rilevante solo se decisivo rispetto alla ratio della sentenza impugnata; non basta un errore che non abbia inciso in modo determinante sulla decisione

  • art. 2 d.lgs. n. 446/1997

    è richiamato in relazione al presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento a IRAP

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene evocato per denunciare nullità della sentenza, ma la censura è ritenuta sostanzialmente assorbita

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è esclusa perché il tema dedotto era stato comunque affrontato dal giudice della revocazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è richiamato per la declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • Ai fini della revocazione per errore di fatto, l'errore deve essere decisivo, ossia idoneo da solo a mutare la soluzione adottata; se la decisione impugnata si fonda su una pluralità di argomenti autonomi, l'errore che incida solo su uno di essi non determina revocazione.
  • Quando il giudice di merito ha escluso il presupposto dell'autonoma organizzazione valorizzando più elementi fattuali, non è sufficiente contestare una singola inesattezza numerica se la ratio decidendi resta sorretta da ulteriori dati non infirmati.
  • La censura di omessa pronuncia o di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudice abbia comunque esaminato il nucleo della domanda o del motivo di ricorso, anche se non abbia espressamente riprodotto ogni profilo dedotto.
  • Nel giudizio di cassazione la sovrapposizione di doglianze eterogenee sotto un unico motivo non consente di eludere la necessità di individuare con precisione il vizio processuale o sostanziale effettivamente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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