Cassazione Civile, Ordinanza n. 22285/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e rideterminato il reddito imponibile 2008 in base al redditometro. La fattispecie riguardava un accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, fondato sulla disponibilità di beni e situazioni indice di capacità contributiva, con rettifica del reddito dichiarato da euro 8.060,00 a un maggior reddito di euro 153.390,01, poi rideterminato in euro 63.334,00 dalla CTR. Con i primi due motivi la ricorrente deduceva violazione/falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo di avere fornito prova contraria sufficiente, tramite disinvestimenti, incassi risarcitori e rimborsi patrimoniali da terzi, a copertura delle spese rilevanti considerate dall'Ufficio. Con il terzo e quarto motivo lamentava la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, assumendo applicabile retroattivamente la disciplina del nuovo redditometro. Con il quinto e sesto motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, perché la CTR non aveva spiegato per quali ragioni accogliesse le tesi dell'Ufficio e rigettasse quelle della contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il terzo e il quarto motivo, escludendo che al periodo d'imposta 2008 si applichi retroattivamente la disciplina del nuovo redditometro e il relativo obbligo di contraddittorio preventivo, poiché la novella del 2010 opera solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi per annualità successive al 2009. Ha invece accolto il quinto e il sesto motivo, ravvisando un vizio di motivazione della sentenza della CTR, che si era limitata ad affermazioni apodittiche sulla determinazione del reddito senza rendere intelligibile il percorso argomentativo né il confronto con le prove offerte dalle parti. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con adeguata motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma e ss.; comma 7 nella versione del nuovo redditometro
Per l'annualità 2008 si applica la versione antecedente alle modifiche del 2010; il redditometro configura una presunzione legale relativa, superabile dal contribuente con prova documentale della provenienza non reddituale delle somme e, in generale, della insussistenza o minore entità del reddito presunto.
art. 22 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto
La novella sul redditometro non ha efficacia retroattiva e si applica solo alle annualità successive al 2009.
art. 5 d.m. 24 dicembre 2012
anni d’imposta a decorrere dal 2009
Conferma il limite temporale di applicazione della disciplina del nuovo redditometro alle annualità dal 2009 in avanti.
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione autonoma ed esauriente; la sua mancanza o apparenza integra nullità.
art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
La mancanza assoluta o apparente della motivazione determina nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Rileva per la dedotta violazione o falsa applicazione di legge; nel caso, la Corte ha ritenuto assorbiti i motivi di merito sull'art. 38.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È il parametro corretto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis, si fonda su una presunzione legale relativa: una volta provata la disponibilità degli elementi-indice di capacità contributiva, il giudice non può disconoscerne il valore presuntivo, ma deve valutare soltanto la prova contraria offerta dal contribuente.
- La prova contraria nel redditometro non si esaurisce nella mera dimostrazione della disponibilità di somme non imponibili o di ulteriori risorse economiche: occorre una documentazione idonea a rendere plausibile e verificabile che tali risorse siano state effettivamente disponibili nel periodo rilevante e utilizzabili per coprire le spese contestate.
- Le modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010 al sistema del redditometro, compreso l'obbligo di contraddittorio preventivo, non si applicano agli accertamenti relativi ad annualità anteriori al 2009, perché il diritto transitorio individua espressamente il perimetro temporale della nuova disciplina.
- In materia tributaria, la motivazione della sentenza deve consentire il controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una decisione che si limiti a un'affermazione conclusiva, senza spiegare il confronto con le prove e con i principi applicabili, è affetta da nullità per motivazione apparente o mancante.
- La denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione deve essere ricondotta all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; tuttavia, un motivo formalmente rubricato diversamente può essere scrutinato se, nel contenuto, deduce chiaramente la nullità della decisione.
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