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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22293/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno d’imposta 2011, emesso per recuperare la maggiore imposta dovuta in relazione a un immobile adibito a struttura alberghiera, sulla base di una rendita catastale rettificata. La società contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che, all’inizio del 2011, doveva farsi riferimento alla rendita da essa originariamente dichiarata con procedura DOCFA e non a quella rettificata, poiché l’avviso di accertamento catastale sarebbe stato notificato solo il 19 giugno 2012; conseguentemente, secondo la ricorrente, non vi era evasione né potevano essere applicate sanzioni. Con il primo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme costituzionali e processuali sulla motivazione, assumendo che la CTR avesse affermato erroneamente la notifica della rettifica catastale nel 2011. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto violazione delle norme ICI, sostenendo che la rendita rilevante per l’imposizione era quella vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione e che una rendita rettificata e notificata successivamente non poteva giustificare il recupero del tributo e le sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata, pur sinteticamente, conteneva una motivazione sufficiente e percepibile sulle ragioni della decisione. Ha poi respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, affermando che, in tema di ICI, la regola per cui rilevano le risultanze catastali vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposta opera con riferimento alle rendite legittimamente vigenti; quando vi sia una variazione catastale dichiarata dal contribuente, la rettifica e la rendita conseguente sono utilizzabili per i periodi d’imposta successivi alla dichiarazione di variazione, anche se l’atto di rettifica si consolida successivamente. Nel caso concreto, poiché la variazione catastale era stata presentata nel 2009, l’ente impositore poteva legittimamente applicare la rendita rettificata per l’anno 2011. È stata inoltre ritenuta legittima l’irrogazione della sanzione per omesso versamento, poiché la fattispecie sanzionatoria del mancato pagamento del tributo risultava integrata e la disciplina sanzionatoria generale si applica anche ai tributi locali. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude il vizio denunciato perché la motivazione, pur sintetica, è esistente e comprensibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per contestare la motivazione apparente; la Corte afferma che il provvedimento impugnato supera il minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nel quadro dell’elaborazione delle Sezioni Unite sul sindacato di legittimità sulla motivazione, ridotto al minimo costituzionale.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2

    Richiamato nei motivi di ricorso sulla base imponibile ICI; la Corte respinge la tesi della contribuente.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 4, comma 2

    Richiamato dal ricorrente sulla determinazione dell’imposta ICI; la Corte applica la regola delle rendite legittimamente vigenti.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2

    La Corte afferma che le risultanze catastali definitive operano dall’anno successivo alla loro annotazione, salvo eccezioni; le rendite rettificate a seguito di variazione dichiarata dal contribuente sono utilizzabili dalla data della dichiarazione per i periodi successivi.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 12

    Richiamato per il termine di pagamento conseguente all’avviso di accertamento ICI.

  • l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162

    Richiamato come base normativa del termine di pagamento e del procedimento di accertamento dei tributi locali.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 2

    La Corte lo qualifica come fattispecie sanzionatoria generale per il mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, applicabile anche ai tributi locali.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15, comma 1, lett. o)

    Citato quale successiva modifica del regime sanzionatorio, non applicabile ratione temporis.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 16

    Richiamato per affermare l’applicabilità della disciplina sanzionatoria generale ai tributi locali.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5

    La Corte richiama il principio secondo cui, in materia tributaria, l’illecito amministrativo richiede almeno la colpa, desunta dalla consapevolezza e volontarietà della condotta.

  • l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3

    Richiamato quale principio generale sulla responsabilità per gli illeciti amministrativi, applicato anche al settore tributario.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. 7 agosto 2012, n. 134

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012 che ha riformulato l’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.l. 22 giugno 2012 n. 83

    Richiamato quale fonte della riformulazione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l’interpretazione delle norme processuali secondo i canoni ermeneutici generali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la motivazione è apparente solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non è censurabile il semplice difetto di sufficienza o sinteticità della motivazione, se il percorso logico-giuridico è comunque percepibile.
  • In materia di ICI, la regola della rilevanza delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione deve intendersi riferita alle rendite legittimamente vigenti; quando una variazione catastale è stata dichiarata dal contribuente, la rendita rettificata può essere utilizzata per i periodi d’imposta successivi alla dichiarazione, anche se l’atto di rettifica diviene definitivo in seguito.
  • La definitività sopravvenuta del provvedimento di attribuzione o rettifica della rendita catastale, anche per effetto di giudicato, rende quella rendita il parametro esclusivo per l’individuazione della base imponibile, con efficacia che retroagisce al momento della domanda o dell’istanza.
  • L’omesso pagamento del tributo risultante da un legittimo avviso di accertamento integra la fattispecie sanzionatoria prevista per il mancato versamento entro il termine, e tale disciplina generale si applica anche ai tributi locali.
  • In materia di sanzioni amministrative tributarie, la responsabilità non richiede il dolo, essendo sufficiente una condotta almeno colposa, presunta in presenza di un comportamento cosciente e volontario del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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