Cassazione Civile, Ordinanza n. 35449/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2004, fondato su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, dalle quali risultava un versamento in contanti di complessivi euro 500.000. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto ritenendo plausibile che la somma derivasse da risparmi e da redditi agricoli del contribuente e della moglie. In appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dell'Ufficio e rigettato quello incidentale del contribuente, ritenendo sufficiente l'autorizzazione alle indagini bancarie anche se non allegata all'atto e, soprattutto, ritenendo non idonea la prova contraria offerta dal contribuente a superare la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 53 e 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello dell'Ufficio fosse privo di motivi specifici e introducesse domande nuove; 2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 24 e 96 Cost. e della L. n. 241/1990, per l'omessa allegazione al contribuente dell'autorizzazione alle indagini bancarie; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, per non avere la CTR valorizzato la documentazione sulla provenienza delle somme, in particolare i proventi di un terreno agricolo in comproprietà con la moglie e la vendita di parte del terreno.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto o allegato l'atto di appello dell'Ufficio su cui fondava la censura. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna, non richiede motivazione e la sua mancata allegazione o esibizione al contribuente non comporta illegittimità dell'accertamento se l'autorizzazione esiste ed è stata accertata. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, ribadendo che nelle indagini bancarie l'onere probatorio si sposta sul contribuente, il quale deve fornire prova analitica per ogni versamento della sua estraneità a operazioni imponibili; la CTR aveva svolto una valutazione rigorosa delle prove contrarie e il ricorso mirava in realtà a una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna e la sua esistenza è sufficiente; il contribuente deve fornire prova analitica per superare la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello tributario deve contenere motivi specifici di impugnazione.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Sono precluse domande nuove in appello nel processo tributario.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Non impone l'allegazione al contribuente dell'autorizzazione alle indagini bancarie, poiché questa non è atto impositivo e non richiede motivazione.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione riguarda i provvedimenti amministrativi, non l'autorizzazione alle indagini bancarie, qualificata come atto meramente preparatorio e organizzativo.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne ha desunto una regola specifica autonoma nel decidere la controversia.
art. 96 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma non è stato decisivo nella motivazione della Corte.
L'onere della prova grava sul contribuente che intenda vincere la presunzione legale sulle movimentazioni bancarie; la prova deve essere analitica per singola operazione.
Le spese seguono la soccombenza.
primo comma, nn. 3), 4) e 5)
Il primo motivo è stato ricondotto correttamente al vizio di cui al n. 4; il terzo motivo non poteva tradursi in una nuova valutazione del merito.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali fondate su indagini bancarie, le movimentazioni rilevate dall'Ufficio integrano una presunzione legale a favore dell'erario, che il contribuente può vincere solo con prova contraria specifica e analitica per ciascun versamento o prelievo contestato.
- La prova contraria offerta dal contribuente deve dimostrare la concreta estraneità di ogni singola movimentazione a operazioni imponibili; non è sufficiente una giustificazione generica o una ricostruzione complessiva di capacità reddituale o patrimoniale.
- Il giudice di merito deve verificare in modo rigoroso l'efficacia dimostrativa delle prove contrarie e dare conto in sentenza delle ragioni per cui esse siano o non siano idonee a superare la presunzione fiscale.
- L'autorizzazione alle indagini bancarie ha natura interna e organizzativa, non richiede motivazione e la sua mancata allegazione o esibizione al contribuente non determina illegittimità dell'accertamento, purché l'autorizzazione esista realmente.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che presuppone il contenuto di un atto processuale o di un documento deve rispettare l'onere di autosufficienza, mediante trascrizione o allegazione del contenuto rilevante.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
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