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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35439/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per IVA e IRAP 2005 emesso dopo una richiesta di rimborso IVA presentata dalla società. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto, perché ritenuta coinvolta in operazioni soggettivamente inesistenti: la CTP valorizzava la totale assenza, nella struttura aziendale, di elementi organizzativi minimi (telefonia/fax/internet, sedi secondarie, magazzino, personale, immobili, mezzi). La CTR riformava la decisione, ritenendo non provata in modo certo la partecipazione della società a una frode carosello e reputando insufficiente la sola mancanza di un'organizzazione imprenditoriale. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: primo, violazione delle norme su accertamento IVA e imposte dirette e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova, gravando l'Ufficio della dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni invece di pretendere dal contribuente la prova dell'effettività delle prestazioni e della legittimità della detrazione/deducibilità; secondo, nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque carente, per avere la CTR espresso affermazioni apodittiche senza spiegare perché gli indizi raccolti dall'Ufficio non fossero sintomatici della frode.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di appello superasse il c.d. minimo costituzionale e non fosse meramente apparente; ha invece accolto il primo motivo, affermando che la CTR non si era attenuta ai corretti criteri sul riparto dell'onere probatorio nelle contestazioni di operazioni inesistenti ai fini IVA. In particolare, quando l'Ufficio contesta fatture relative a operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, deve offrire elementi probatori anche presuntivi dell'inesistenza dell'operazione o della fittizietà del soggetto emittente; una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la fonte legittima della detrazione o deduzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame, anche sulle spese di legittimità. La questione, sollevata dalla contribuente, relativa alla deducibilità dei costi ex art. 8 D.L. 16/2012 è stata dichiarata assorbita e demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    richiamato quale norma sulla rettifica/accertamento IVA nel contesto della contestazione di fatture relative a operazioni inesistenti.

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    richiamato tra le norme sull'accertamento utilizzate dall'Ufficio.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo e del recupero a tassazione.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    richiamato con riferimento alla deducibilità dei costi e alla loro effettività.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve fornire elementi dell'inesistenza dell'operazione, poi il contribuente deve provare l'effettività della stessa e la legittimità della detrazione/deduzione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato come parametro della nullità per motivazione mancante o apparente, ma la Corte esclude il vizio.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla motivazione della decisione tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro del vizio di violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    usato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 8 d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012

    richiamato dalla contribuente sulla deducibilità dei costi; la Corte non decide nel merito perché la questione è assorbita e rinviata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In materia di IVA, se l'Amministrazione contesta la detrazione su fatture relative a operazioni inesistenti, deve prima allegare e dimostrare, anche tramite presunzioni semplici, elementi idonei a far ritenere non effettuata l'operazione o fittizio il soggetto emittente.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito un compendio indiziario serio sull'inesistenza dell'operazione o sulla partecipazione a una frode, incombe sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità della detrazione o deduzione; la mera regolarità formale delle scritture o dei pagamenti non è di per sé sufficiente.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, solo quando non consenta di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non è sufficiente a integrare il vizio la sola insoddisfazione della parte per la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L'indizio della carenza di una struttura imprenditoriale può concorrere alla prova dell'inesistenza soggettiva delle operazioni, ma il giudice deve esaminare specificamente gli elementi allegati dall'Ufficio e spiegare perché non siano sintomatici di frode.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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