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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35437/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla comunicazione inviata dall'agente della riscossione alla contribuente, con allegato estratto di ruolo relativo a somme pretese in dipendenza di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancata o invalida notificazione dell'avviso presupposto. La CTP aveva annullato il ruolo; la CTR aveva confermato, ritenendo non provata la ricezione della raccomandata CAD relativa al deposito dell'atto. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 29 d.l. 78/2010, sostenendo che la comunicazione dell'agente della riscossione fosse un atto non autonomamente impugnabile; 2) violazione degli artt. 112 e 156 c.p.c. e dell'art. 19, ultimo comma, d.lgs. 546/1992, deducendo che la contribuente aveva contestato il merito dell'accertamento e quindi il giudice avrebbe dovuto esaminarlo; 3) violazione della disciplina sulla notificazione a mezzo posta e dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che, in caso di irreperibilità temporanea, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della CAD. La contribuente resistette e propose ricorso incidentale, lamentando la mancata sospensione del processo per la pendenza di un giudizio pregiudiziale relativo all'accertamento della società partecipata. Successivamente entrambe le parti chiesero la declaratoria di estinzione per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, con prova del pagamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 e del pagamento effettuato dalla contribuente. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, richiamando la regola speciale prevista per il processo estinto. Non è stata quindi esaminata nel merito la correttezza della decisione della CTR né i motivi del ricorso principale e di quello incidentale.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma che individua tassativamente gli atti impugnabili nel processo tributario; la ricorrente sosteneva che l'atto ricevuto non rientrasse tra essi.

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.l. n. 78/2010

    richiamato dalla ricorrente per qualificare la comunicazione dell'agente della riscossione come atto meramente recettizio e non autonomamente impugnabile.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare l'omessa pronuncia o la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del giudice di merito.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina delle nullità processuali e alla sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 8 l. n. 890/1982

    richiamato come norma sulla notifica postale e sulla compiuta giacenza in caso di mancato ritiro.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di termini di impugnazione nel processo tributario.

  • art. 295 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente incidentale per sostenere la necessità di sospensione necessaria del processo per pregiudizialità.

  • art. 18 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente incidentale tra le disposizioni processuali del rito tributario.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di contenuto e motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di disciplina dell'appello nel processo tributario.

  • art. 1 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente incidentale insieme alla disciplina del reddito imponibile.

  • art. 47 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente incidentale in relazione alla tassazione dei redditi di partecipazione o assimilati.

  • art. 75 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato in un passaggio del ricorso incidentale come disposizione sui costi deducibili e sull'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    la Corte lo applica per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della definizione agevolata della controversia; il pagamento della definizione include le spese processuali e, in mancanza di istanza di trattazione, il processo è estinto.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come conferma del criterio secondo cui, nel processo tributario estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria è stata validamente definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e risulta il pagamento dovuto, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Nel regime della definizione agevolata delle controversie tributarie, il pagamento effettuato per perfezionare la procedura comprende anche le spese processuali, che restano comunque a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
  • Se sopravviene una causa legale di estinzione del giudizio, vengono assorbite e non esaminate le censure formulate nei ricorsi principale e incidentale, anche quando riguardino questioni processuali o di merito della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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