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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35397/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato la rendita di immobili di proprietà della società a seguito di procedura DOCFA, utilizzando un criterio tecnico basato sul costo di costruzione rettificato e su prezzari e manuali interni, anziché sul metodo comparativo. La CTR aveva accolto l'appello della società annullando l'atto per ritenuta insufficienza della motivazione. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dei principi sulla motivazione degli atti catastali, sostenendo che, in caso di classamento DOCFA, la motivazione è sufficiente quando l'Ufficio indica i dati oggettivi e la classe attribuita se non contesta gli elementi di fatto forniti dal contribuente e se la divergenza deriva da una valutazione tecnica della rendita. Contestava inoltre che la CTR non avesse esaminato le specifiche ragioni tecniche poste a base della rettifica. La società resistiva eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per asserita commistione di vizi e per difetto di specificità.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla società, ritenendo il motivo chiaro e autosufficiente. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia: in procedura DOCFA, quando l'Ufficio non modifica i dati fattuali dichiarati dal contribuente e opera solo una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, la motivazione dell'avviso è soddisfatta con l'indicazione degli elementi essenziali e della classe attribuita. Poiché la CTR non aveva esaminato le specifiche deduzioni tecniche dell'Amministrazione circa il costo di costruzione rettificato, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 212/2000

    l'obbligo di motivazione dell'avviso catastale è assolto, nella procedura DOCFA, con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la differenza rispetto alla rendita proposta dipende da una valutazione tecnica e non dalla contestazione di elementi fattuali del contribuente.

  • art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 maggio 1993, n. 75

    è richiamato come base normativa della procedura di attribuzione della rendita catastale mediante DOCFA.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    è richiamato come disciplina attuativa della procedura DOCFA per il classamento degli immobili.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il ricorso è ritenuto sufficientemente specifico e autosufficiente sotto il profilo della esposizione sommaria dei fatti di causa.

  • art. 360 c.p.c.

    i vizi denunciati sono ricondotti alle categorie logiche previste dalla norma, con motivo ritenuto tassativo e comprensibile.

Massime di principio

  • In materia di classamento catastale effettuato in procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando l'Ufficio recepisce i dati fattuali del contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica del valore economico dell'immobile, indicando gli elementi oggettivi essenziali e la classe attribuita.
  • Se l'Ufficio non contesta gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente, ma discosta la rendita proposta per ragioni tecnico-estimative, il controllo giudiziale non può sostituirsi alla valutazione di merito sulla congruità della stima.
  • La motivazione deve essere più analitica solo quando l'Amministrazione disattenda gli elementi di fatto forniti dal contribuente o introduca nuove circostanze idonee a incidere sul classamento; altrimenti è sufficiente una motivazione sintetica che consenta il diritto di difesa e delimiti il contenzioso.
  • Le eccezioni di inammissibilità per commistione di motivi o difetto di specificità non sono fondate quando il ricorso consente di comprendere con chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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