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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35438/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP 2004 emesso dopo un’istanza di rimborso IVA presentata dalla società. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto, ritenendosi che le fatture contestate si riferissero a operazioni soggettivamente inesistenti, anche in ragione dell’assenza, in capo alla società, di una struttura imprenditoriale minima (assenza di recapiti, sedi operative, magazzino, dipendenti, immobili e mezzi). La CTR ha poi accolto l’appello della società, censurando la decisione di primo grado e affermando che dagli atti non emergeva con certezza la partecipazione della contribuente a una frode carosello, non essendo sufficiente la sola mancanza di organizzazione imprenditoriale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di norme tributarie e sostanziali sul riparto dell’onere della prova, sostenendo che, una volta contestate dall’Ufficio l’indebita detrazione IVA e la deduzione di costi per operazioni inesistenti, spettava al contribuente provare l’effettività delle operazioni e non all’Ufficio dimostrarne integralmente l’inesistenza; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente/carenza di motivazione, per aver la CTR espresso affermazioni apodittiche senza spiegare perché gli elementi indiziari raccolti non fossero idonei a provare la frode.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non meramente apparente e quindi al di sopra del minimo costituzionale, ma ha accolto il primo motivo. Ha affermato che, in materia di IVA, quando l’Ufficio contesta operazioni inesistenti, deve sì fornire elementi probatori anche indiziari dell’inesistenza dell’operazione o della sua riferibilità a soggetti non genuini, ma una volta assolto tale onere, incombe al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o della deduzione. La CTR non ha correttamente applicato questo criterio, perché non ha scrutinato puntualmente gli indizi indicati dall’Amministrazione e non ha spiegato perché essi non fossero sintomatici di frode. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso sul potere di accertamento IVA e sul riparto dell’onere probatorio

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso in tema di deducibilità dei costi

  • art. 2976 c.c.

    richiamato nel ricorso, ma il testo non consente di ricavare una specifica applicazione decisiva

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto col primo motivo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato a fondamento della censura di motivazione apparente

  • art. 1, secondo comma, d.lgs. 546/1992

    richiamato congiuntamente alle norme processuali sulla motivazione

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma invocata per la nullità della sentenza per vizio di motivazione

  • art. 8 d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012

    invocato dalla contribuente nel controricorso per la deducibilità dei costi documentati; la Corte non esamina la questione perché assorbita e demandata al giudice di rinvio

Massime di principio

  • In materia di IVA, se l’Amministrazione contesta l’indebita detrazione o deduzione per fatture relative a operazioni inesistenti, deve indicare e provare, anche tramite presunzioni semplici, elementi idonei a dimostrare che l’operazione non è mai avvenuta o che la fattura non proviene da una controparte genuina.
  • Una volta che l’Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio iniziale mediante elementi specifici e indiziari, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione e la legittimità della detrazione o del costo.
  • La mera regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente, di per sé, a vincere la contestazione di operazioni inesistenti, poiché tali dati sono facilmente falsificabili.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il fondamento della decisione; non è invece censurabile in cassazione il semplice dissenso sulla valutazione delle prove o sulla sufficienza del ragionamento del giudice di merito.
  • Il giudice di merito che rigetti o accolga una contestazione di frode IVA deve confrontarsi specificamente con gli indizi allegati dall’Ufficio e spiegare perché essi siano o non siano sintomatici di inesistenza dell’operazione o di partecipazione alla frode.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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