Cassazione Civile, Ordinanza n. 35399/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di liquidazione emessi per la registrazione di una sentenza civile del Tribunale di Foggia, resa in un giudizio di responsabilità ex art. 146 l.f. promosso dalla curatela fallimentare nei confronti di più soggetti, tra cui un commissario governativo e alcuni amministratori. In un primo momento l'Ufficio aveva liquidato l'imposta assumendo la solidarietà di tutte le parti del giudizio ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 131/1986; una decisione della CTP aveva però escluso il vincolo di solidarietà, salvo che per le spese, con passaggio in giudicato. L'Agenzia ha quindi emesso nuovi e separati avvisi di liquidazione, sostenendo di avere tenuto conto delle distinte responsabilità accertate nella sentenza civile. Il contribuente destinatario del proprio avviso ha impugnato nuovamente l'atto deducendo che l'importo era sostanzialmente identico a quello già annullato e che il giudicato impediva la riedizione di un avviso di uguale contenuto. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto vizio di motivazione/violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR si era limitata a recepire acriticamente la sentenza di primo grado senza esaminare lo specifico motivo di appello sulla non preclusione del nuovo avviso; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 76 d.P.R. 131/1986, affermando di non avere violato il giudicato perché il nuovo avviso sarebbe stato emesso tenendo conto delle distinte responsabilità e non sarebbe stato identico al precedente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR, pur richiamando la motivazione di primo grado, aveva comunque esposto le ragioni della propria decisione, dando conto del giudicato formatosi sulla stessa vicenda e affermando che l'Ufficio non poteva emettere nuovi avvisi sostanzialmente identici ai precedenti, variati solo nell'intestazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, osservando che l'Agenzia non aveva trascritto né i precedenti avvisi annullati né quello oggetto del giudizio, impedendo così il controllo sulla doglianza; inoltre ha condiviso il principio secondo cui, in presenza di litisconsorzio facoltativo, possono restare distinte le singole causae petendi e i singoli petita, e l'imposta di registro colpisce il rapporto racchiuso nella sentenza, non la sentenza in sé. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 146 l.f.
richiamato solo come base dell'azione di responsabilità dalla curatela fallimentare nel giudizio civile presupposto.
art. 57 d.P.R. 131/1986
invocato dall'Ufficio per fondare la solidarietà tra le parti ai fini dell'imposta di registro; la decisione impugnata ha invece escluso che, nel caso concreto, vi fosse solidarietà oltre le spese.
art. 132 c.p.c.
la censura di violazione è stata respinta perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
art. 360 n. 4 c.p.c.
norma invocata come parametro del primo motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione apparente.
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere la violazione del giudicato; la Corte non ha accolto la doglianza perché il motivo era inammissibile per difetto di specificità.
art. 76 d.P.R. 131/1986
richiamato come norma sulla liquidazione dell'imposta di registro nel contesto della censura sull'asserita violazione del giudicato.
art. 366 c.p.c.
la Corte lo richiama come fonte del principio di specificità del ricorso per cassazione, che impone la trascrizione del contenuto essenziale degli atti e documenti rilevanti.
art. 360 n. 3 c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge nel secondo motivo.
Massime di principio
- La sentenza d'appello non è nulla per difetto di motivazione quando, pur aderendo alla decisione di primo grado, esplicita le ragioni del proprio convincimento e si confronta, anche sinteticamente, con i motivi di impugnazione.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che investe la valutazione di atti o documenti è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive il contenuto essenziale e non consente alla Corte di individuarli e reperirli nel fascicolo.
- Quando l'obbligazione tributaria deriva dalla registrazione di una sentenza resa in un giudizio con litisconsorzio facoltativo, le posizioni dei singoli soccombenti possono restare distinte, con autonomia dei rispettivi titoli, causae petendi e petita.
- Ai fini dell'imposta di registro, il tributo colpisce il rapporto giuridico risultante dalla sentenza come indice di capacità contributiva, e non la sentenza in quanto tale.
- La deduzione di violazione del giudicato non può essere scrutinata in cassazione se il ricorrente non mette la Corte in condizione di verificare, mediante la trascrizione degli atti rilevanti, l'effettiva identità o diversità tra il precedente atto annullato e quello successivamente impugnato.
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