Cassazione Civile, Ordinanza n. 24814/2025 del 08/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta su fatture relative a lavori edili, qualificando le operazioni come oggettivamente inesistenti. Secondo i giudici di merito, la società fatturante avrebbe operato come soggetto interposto o società schermo, in un contesto di stretta commistione gestionale e personale tra le società coinvolte, con omissione di dichiarazioni fiscali e mancato pagamento dei corrispettivi ai subappaltatori. La contribuente ha impugnato la decisione di appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostanziale sulla detraibilità dell'IVA, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni e avesse errato nel riparto dell'onere della prova, poiché la società avrebbe dimostrato l'effettiva realizzazione degli immobili e l'appalto dei lavori alla società fatturante; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando errori di calcolo sull'ammontare dell'IVA asseritamente detraibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dai giudici di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito il principio secondo cui, una volta provata dall'Amministrazione, anche per presunzioni, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza, non bastando fattura, regolarità contabile o pagamenti formali. La decisione di appello si è conformata a tale criterio valorizzando gli indizi della commistione tra le società e il ruolo di schermo della società fatturante. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato l'inammissibilità per la regola della doppia conforme, poiché il ricorrente non aveva dimostrato la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta alla rivalutazione del merito
richiamato dalla ricorrente in tema di detraibilità dell'IVA; la Corte ribadisce che la detrazione non spetta quando l'Amministrazione provi l'oggettiva inesistenza delle operazioni
richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte conferma che, provata dall'Ufficio l'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l'effettività
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha qualificato la censura come meramente fattuale
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile
richiamato per errore materiale dalla ricorrente; la Corte rileva l'erroneo riferimento al codice penale e non valorizza la doglianza
applicato il limite della doppia conforme, che impedisce la censura ex art. 360, n. 5, in mancanza di diversa base fattuale tra primo e secondo grado
art. 54, comma 1, lett. a), d.l. n. 83/2012
richiamato quale fonte dell'introduzione della doppia conforme
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per la disciplina della doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione finanziaria fornisce elementi anche indiziari idonei a dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle prestazioni contestate.
- La mera esibizione delle fatture, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'effettività di operazioni che l'Ufficio abbia provato essere fittizie, poiché tali documenti possono essere strumenti di apparenza dell'operazione.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dal regime della doppia conforme se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su diverse ragioni di fatto.
- Quando la società fatturante è utilizzata come schermo o interposta in un assetto di commistione soggettiva e gestionale, le operazioni documentate possono essere qualificate come non realmente avvenute nei termini indicati in fattura, con conseguente indetraibilità dell'IVA e indeducibilità dei costi fittizi.
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