Cassazione Civile, Ordinanza n. 24742/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2009: uno emesso nei confronti della società per imposte dirette, IVA e sanzioni, e due emessi nei confronti dei soci per IRPEF sulle rispettive quote sociali. L'Ufficio contestava, tra l'altro, sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88 d.P.R. n. 917/1986 e costi indeducibili ai sensi dell'art. 102, comma 5, e dell'art. 109, comma 5, del TUIR. In primo grado alcuni rilievi venivano accolti, altri annullati; in appello principale la società e i soci ottenevano un ulteriore accoglimento sulla ripresa per sopravvenienze attive, mentre l'appello incidentale dell'Ufficio veniva rigettato. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, violazione degli artt. 1272 e 2697 c.c. e dell'art. 88 TUIR, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare la sopravvenienza attiva relativa a un debito della società verso un terzo, assunto e poi estinto tramite giroconto; secondo, omesso esame e/o motivazione su un fatto decisivo, riproponendo sostanzialmente le stesse doglianze del primo motivo; terzo, nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, per avere la CTR respinto in modo apodittico l'appello incidentale dell'Ufficio quanto ai costi indeducibili e alle sanzioni correlate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, rilevando che erano redatti come un assemblaggio confuso di atti e documenti riprodotti integralmente o per ampi stralci, senza una chiara narrazione dei fatti processuali né una precisa illustrazione dell'errore denunciato. Ha invece accolto parzialmente il terzo motivo, limitatamente alla parte della sentenza d'appello che aveva rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio sui costi indeducibili e sulle relative sanzioni, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente e quindi nulla. La decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame sui profili rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro per la censura di violazione di legge proposta con il primo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente proposta con il terzo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato come parametro per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce i limiti del vizio motivazionale dopo la riforma del 2012.
è evocato dalla ricorrente in tema di assunzione del debito, ma la Corte reputa la questione della qualificazione dell'atto marginale rispetto alla ratio della decisione di merito.
è richiamato dalla ricorrente come norma sull'onere della prova, ma i motivi vengono dichiarati inammissibili per difetti di tecnica redazionale e mancato confronto con l'accertamento della CTR.
è la norma invocata per il recupero a tassazione della sopravvenienza attiva; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità dei primi due motivi.
art. 102, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
è il riferimento normativo dei costi indeducibili oggetto dell'appello incidentale e del motivo accolto parzialmente.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
è richiamato nel quadro dei costi contestati all'impresa.
è menzionato per la memoria depositata dai controricorrenti in vista dell'adunanza camerale.
è invocato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.
è invocato, insieme all'art. 132 c.p.c., a sostegno della nullità della sentenza tributaria per motivazione omessa o apparente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara, sintetica e autosufficiente dei fatti processuali, del contenuto della decisione impugnata, dell'errore denunciato e delle ragioni della censura; la mera giustapposizione o riproduzione integrale di atti e documenti rende il motivo inammissibile se costringe la Corte a ricostruire da sé la doglianza.
- Quando il giudice di merito ha compiuto un accertamento esplicito e argomentato sui fatti decisivi, il motivo di ricorso che non si confronti realmente con tale ratio decidendi è inammissibile, specie se si limita a riproporre le difese già svolte nei gradi di merito.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e non rende controllabile il ragionamento seguito dal giudice.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- Nel processo tributario, il semplice richiamo alla documentazione prodotta dalla parte è insufficiente se non spiega in modo intellegibile perché quella documentazione sia ritenuta idonea a sorreggere la decisione e a respingere le specifiche censure dell'Ufficio.
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