Cassazione Civile, Ordinanza n. 24745/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di avvenuta iscrizione ipotecaria fondato su varie cartelle di pagamento, alcune relative a tributi erariali e altre a tassa automobilistica regionale, che la contribuente assumeva di non avere mai ricevuto. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto, ritenendosi regolari le notifiche del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle presupposte e inammissibile la contestazione dell’estratto di ruolo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e sulla notificazione, sostenendo che l’ufficiale notificatore avrebbe erroneamente applicato la disciplina dell’irreperibilità assoluta anziché quella dell’irreperibilità relativa, nonostante la ricorrente risultasse residente all’indirizzo indicato e ciò fosse dimostrato da certificazioni anagrafiche; 2) violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, assumendo la tardività delle notifiche di alcune cartelle e la conseguente decadenza del potere di riscossione; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, perché il giudice di merito aveva richiamato anche giurisprudenza sulle notifiche a mezzo posta mentre le notifiche contestate sarebbero state eseguite per irreperibilità assoluta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché nel ricorso non erano state trascritte le relate di notifica contestate, e comunque infondato perché dagli atti risultava che il messo notificatore si era recato all’indirizzo di residenza formale, aveva constatato l’assenza di nominativo su citofono e cassetta postale e, dopo doppio accesso, aveva concluso per la irreperibilità assoluta, rendendo valida la notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché, essendo le cartelle ritualmente notificate e non impugnate nei termini, ogni questione sul merito del credito, compresa la dedotta decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973, era preclusa nel giudizio contro il solo avviso di iscrizione ipotecaria, impugnabile soltanto per vizi propri. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza di merito sulla regolarità delle notifiche era comunque presente, analitica e sufficiente, mentre il richiamo ulteriore a giurisprudenza sulle notifiche postali era stato considerato un mero refuso non idoneo a inficiare la decisione. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, commi 1 e 3, L. n. 241/1990
richiamato dalla ricorrente come parametro di legittimità e motivazione dell’atto, ma non decisivo per l’esito
richiamato in collegamento con l’obbligo di motivazione degli atti tributari
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
disciplina la notifica in caso di irreperibilità assoluta; ritenuta correttamente applicata perché il notificatore aveva accertato l’assenza di reperibilità del destinatario all’indirizzo formale
richiamato dalla ricorrente come regola che avrebbe dovuto governare la notifica in ipotesi di irreperibilità relativa
richiamato dalla ricorrente come disciplina della notifica in ipotesi di irreperibilità relativa
art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
termine di notifica delle cartelle dedotto come perentorio e a pena di decadenza; la Corte ha ritenuto la censura preclusa per mancata impugnazione tempestiva delle cartelle ritualmente notificate
indicato come termine di decadenza per l’impugnazione delle cartelle, la cui inutile decorrenza rende precluse le questioni sul merito del credito nel successivo giudizio sull’ipoteca
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa
richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto
Cass. S.U. n. 23397/2016
richiamata per affermare che la mancata impugnazione delle cartelle ritualmente notificate ne determina l’irretrattabilità del credito
Cass. n. 5185/2017
richiamata sul principio di autosufficienza del ricorso in caso di censura della relata di notifica
Cass. n. 31038/2018
richiamata sul principio di autosufficienza del ricorso in caso di censura della relata di notifica
Cass. n. 1150/2019
richiamata sul principio di autosufficienza del ricorso in caso di censura della relata di notifica
Cass. n. 21112/2022
richiamata sul principio di autosufficienza del ricorso in caso di censura della relata di notifica
Cass. n. 34946/2024
richiamata sul principio di autosufficienza del ricorso in caso di censura della relata di notifica
Cass. n. 25885/2022
richiamata dalla ricorrente per sostenere che le certificazioni anagrafiche siano prova idonea della residenza effettiva, ma non seguita dalla Corte nel caso concreto
Cass. n. 32308/2019
richiamata dal giudice di merito sul termine di prescrizione decennale dei crediti erariali
Cass. n. 15244/2020
richiamata dal giudice di merito sul termine di prescrizione decennale dei crediti erariali
Cass. n. 11138/2021
richiamata dal giudice di merito sul termine di prescrizione decennale dei crediti erariali
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura della relata di notifica richiede il rispetto del principio di autosufficienza: il ricorrente deve trascrivere integralmente gli elementi essenziali della relata contestata, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La notifica eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 è valida quando l’organo notificatore, recatosi presso l’indirizzo formalmente risultante, accerti in loco la non reperibilità del destinatario; le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e non prevalgono, di per sé, sull’attestazione del pubblico ufficiale.
- Se le cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate e non impugnate nei termini di decadenza, il credito diviene irretrattabile e, nel successivo giudizio contro l’avviso di iscrizione ipotecaria, non possono più essere dedotte questioni attinenti al merito del credito o alla decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973; l’atto esecutivo o cautelare è allora contestabile solo per vizi propri.
- La motivazione della sentenza non è nulla per apparente o perplessa se contiene, nel punto decisivo, un percorso argomentativo chiaro, analitico e riferito agli atti contestati; eventuali richiami ulteriori o impropri, se riconducibili a un mero refuso, non travolgono la tenuta complessiva della decisione.
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