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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24734/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza su una società operante nel settore dei servizi/lavori, l'Ufficio contestava la deducibilità e detraibilità di costi documentati da una fattura emessa da un'azienda agricola per lavori di scavo, preparazione terreno, sistemazione di piante ornamentali e fissaggio di pali in ferro. L'Agenzia riteneva che l'operazione fosse inesistente e notificava avviso di accertamento recuperando maggior reddito, IRES, IRAP, IVA, oltre a sanzioni e interessi. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo provata l'effettività della prestazione per la presenza di dettagli in fattura, per il pagamento dell'importo anche da parte di un terzo, per la disponibilità dell'escavatore e l'acquisto delle piante da parte della società, nonché per l'irrilevanza della mancanza di contratto scritto e della mancata registrazione della fattura da parte dell'emittente. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 109 TUIR, sostenendo che il giudice d'appello avesse disatteso il principio per cui, nelle operazioni inesistenti, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività dell'operazione e che la CTR aveva svalutato indebitamente gli elementi presuntivi dell'Ufficio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR non avesse spiegato perché i dati valorizzati implicassero l'effettività dell'operazione e perché fosse irrilevante il difetto di contratto scritto.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una nuova valutazione del compendio istruttorio e difettava comunque di autosufficienza, non essendo specificati gli elementi presuntivi invocati. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente e non apparente: aveva indicato le ragioni del convincimento, valorizzando fattura dettagliata, pagamento effettuato, messa a disposizione dell'escavatore e acquisto delle piante, oltre all'irrilevanza della forma scritta e della mancata registrazione da parte dell'emittente. Nessuna spesa è stata liquidata, non essendosi costituita l'intimata; non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la distribuzione dell'onere probatorio in tema di operazioni inesistenti; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma posta a base dell'accertamento dei maggiori redditi; la Corte non ne modifica la portata ma rileva che la doglianza non coglie errori di diritto.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Norma posta a base del recupero IVA; la Corte conferma che il ricorso non evidenzia una falsa applicazione della disposizione.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato per la deducibilità dei costi; la censura dell'Ufficio è stata reputata inammissibile perché volta a contestare la valutazione di merito.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte ribadisce che la nullità della sentenza tributaria per motivazione è configurabile solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, secondo il "minimo costituzionale".

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non copre l'erronea ricognizione della fattispecie concreta, che resta riservata al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il corretto parametro per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente nel processo tributario.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico atti e documenti posti a fondamento delle censure; il mero rinvio agli atti non basta.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Parametro costituzionale del dovere di motivazione; il sindacato di legittimità riguarda solo l'anomalia motivazionale che viola il minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte rileva l'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o sia obiettivamente incomprensibile; il semplice difetto di sufficienza non è più sindacabile.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente gli atti e i documenti su cui le censure si fondano; il generico richiamo al fascicolo o a elementi presuntivi non individuati integra difetto di autosufficienza.
  • La forma scritta del contratto non è richiesta, di per sé, a pena di nullità se non prevista dalla legge; la sua mancanza non consente automaticamente di escludere l'effettività dell'operazione documentata.
  • La mancata registrazione della fattura da parte del soggetto emittente non è, da sola, un fatto imputabile al destinatario della prestazione e non basta a negare la realtà dell'operazione.
  • La prova dell'effettività dell'operazione può essere desunta dal complesso degli elementi documentali e fattuali valorizzati dal giudice di merito, come dettagli della fattura, pagamento, disponibilità dei mezzi e acquisto dei materiali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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