Cassazione Civile, Ordinanza n. 24733/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento e da una cartella di pagamento relativi a maggiori imposte per l'anno d'imposta 2005 a titolo di IRES, IVA e IRAP. La CTP aveva accolto il ricorso della società contribuente; l'Agenzia aveva quindi proposto appello. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che l'appellante non avesse depositato, insieme all'atto di impugnazione, la ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l'appello, come richiesto dagli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, reputando irrilevante l'avviso di ricevimento. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR non aveva considerato la distinta delle spedizioni e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine per la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla spedizione; ha inoltre dedotto che la prova del perfezionamento della notifica poteva risultare dalla distinta postale e dall'avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che nel processo tributario, quando la notificazione avvenga a mezzo del servizio postale universale, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla spedizione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui non è causa di inammissibilità il deposito dell'avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione, se l'avviso consente di desumere la data di spedizione o comunque la tempestività della notifica. Nel caso concreto, dalla distinta delle spedizioni e dall'avviso di ricevimento risultavano la spedizione dell'appello in data 14 dicembre 2012, la ricezione il 17 dicembre 2012 e la costituzione in giudizio il 10 gennaio 2013, quindi nel termine previsto. La CTR ha quindi errato nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello invece di esaminarne il merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La costituzione dell'appellante nel processo tributario va verificata secondo il termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione del plico notificato a mezzo posta, non dalla sua spedizione; la mancata produzione della sola ricevuta di spedizione non determina automaticamente l'inammissibilità se la prova della tempestività emerge dagli atti.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Il deposito degli atti e dei documenti relativi alla notifica dell'impugnazione va valutato in funzione probatoria: l'avviso di ricevimento può supplire alla ricevuta di spedizione quando consenta di attestare la data rilevante ai fini della tempestività.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per violazione delle norme processuali consente alla Corte di cassazione, in presenza di error in procedendo, l'accesso diretto agli atti per verificare la correttezza della decisione impugnata.
art. 327 c.p.c.
Il termine di impugnazione richiamato dalla Corte è computato avendo riguardo alla data di spedizione dell'appello e alla successiva ricezione del plico, secondo il principio giurisprudenziale consolidato richiamato nella decisione.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Accolto il ricorso, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la notificazione dell'impugnazione avvenga direttamente a mezzo posta, il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla sua spedizione.
- La mancanza della ricevuta di spedizione non comporta in sé l'inammissibilità dell'appello se dagli atti prodotti risulta comunque provata la tempestività della notifica e della costituzione.
- In presenza di un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa e i documenti del fascicolo di merito per verificare la sussistenza della dedotta nullità.
- Il giudice tributario non può arrestarsi a un formalismo documentale quando dagli atti disponibili emerga la prova della tempestiva proposizione e costituzione dell'impugnazione; deve invece procedere all'esame del merito.
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