Cassazione Civile, Ordinanza n. 02084/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013, con cui l'Ufficio aveva rideterminato ai fini IRPEF un reddito da lavoro dipendente ritenuto superiore a quello dichiarato. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma la CTP aveva respinto il ricorso; in appello, la CTR aveva invece annullato l'accertamento rilevando che il contribuente non aveva omesso di dichiarare i redditi, bensì li aveva qualificati erroneamente come redditi da lavoro autonomo, mentre in realtà sarebbero stati redditi assimilati a lavoro dipendente, e che l'Ufficio aveva duplicato gli importi senza scomputare quanto già dichiarato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione delle norme sulla motivazione della decisione tributaria e civile; violazione delle norme in tema di accertamento dei redditi e onere della prova, sostenendo che l'annullamento era stato pronunciato senza una valida prova contraria da parte del contribuente. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha comunicato che il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 5 L. n. 130/2022 e aveva pagato quanto dovuto, chiedendo la declaratoria di estinzione e di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuta adesione del contribuente alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 5 della L. n. 130 del 2022 e dell'integrale pagamento delle somme dovute, desumendone l'estinzione del giudizio ai sensi del comma 12 della stessa norma. Ha inoltre dichiarato la cessazione della materia del contendere. Non è stata adottata alcuna pronuncia sul merito dei due motivi di ricorso. Non vi è stata statuizione sulle spese perché il contribuente era rimasto intimato. È stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato, in ragione della formula definitoria adottata e della posizione dell'ente ricorrente.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla dedotta motivazione apparente
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
richiamato come norma sul perimetro del ricorso per cassazione, n. 4 per nullità della sentenza e n. 3 per violazione di legge
art. 41-bis D.P.R. n. 600/1973
richiamato come base dell'accertamento fiscale oggetto di censura
richiamato in tema di qualificazione dei redditi e determinazione della base imponibile
richiamato per dedurre un vizio sul riparto dell'onere della prova
richiamato come rito camerale di trattazione
è stata applicata come norma che impone la declaratoria di estinzione del processo in presenza dell'adesione alla definizione agevolata e del pagamento dovuto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stata esclusa l'applicazione dell'attestazione sul contributo unificato perché la definizione del giudizio non rientra nelle ipotesi previste dalla norma
art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la prenotazione a debito del contributo unificato per l'ente ricorrente
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
richiamato in combinazione con il T.U. spese di giustizia per la prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, risulti che la controversia tributaria è stata definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge speciale e il contribuente abbia versato integralmente quanto dovuto, il processo va dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale.
- La prova dell'avvenuto integrale pagamento delle somme richieste in sede di definizione agevolata comporta anche la cessazione della materia del contendere, rendendo superfluo l'esame dei motivi di ricorso.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe ogni questione di merito o di legittimità sulla sentenza impugnata.
- Il raddoppio del contributo unificato non va disposto quando la definizione del giudizio non coincide con le ipotesi tipiche di inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell'impugnazione previste dalla norma e quando ricorrono le condizioni soggettive richiamate dal T.U. spese di giustizia.
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