Cassazione Civile, Ordinanza n. 02052/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento a tre soggetti, in qualità di amministratore e soci di una società a suo tempo cancellata dal registro delle imprese, contestando la deduzione di costi relativi a operazioni ritenute inesistenti. L'Ufficio sosteneva che, nell'ambito di un articolato meccanismo tra due gruppi societari collegati, fossero state documentate operazioni di investimento e subappalto con sovrafatturazioni finalizzate a ottenere maggiori contributi pubblici, con effetti su Ires, Irap e Iva. Dopo un primo annullamento degli atti da parte della CTR, cassato con rinvio, il giudice di rinvio aveva invece accolto la tesi erariale, valorizzando plurimi elementi presuntivi e respingendo la perizia giurata prodotta dai contribuenti. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: omessa pronuncia per violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato esame della perizia giurata; motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c. per insufficiente illustrazione delle ragioni di inattendibilità della perizia; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione della perizia e per avere ritenuto inesistenti le operazioni; violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, poiché l'Ufficio non avrebbe contestato specificamente le risultanze peritali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, osservando che nel processo tributario la perizia di parte ha solo valore di allegazione difensiva a contenuto tecnico e non efficacia probatoria; può quindi essere liberamente valutata dal giudice di merito come semplice indizio, senza che la sua mancata specifica adesione integri omessa pronuncia o omesso esame di un fatto decisivo. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva ricostruito in modo puntuale il quadro indiziario della sovrafatturazione, esaminando la documentazione prodotta, la memoria tecnica e gli elementi oggettivi posti a base dell'accertamento. Infine ha escluso la violazione del principio di non contestazione, perché le conclusioni della perizia stragiudiziale non sono fatti giuridici provati e perché, nel processo tributario, la difesa dell'atto impositivo vale già come contestazione delle tesi del contribuente. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimata.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di decidere su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile; non basta la mancata espressa confutazione di un argomento, quando la decisione adottata comporti necessariamente il rigetto della pretesa.
Il principio di non contestazione non si estende alle conclusioni di una perizia stragiudiziale, che restano meri indizi; nel processo tributario la difesa dell'atto impositivo integra contestazione delle tesi del contribuente.
Il giudice di merito è libero di scegliere le prove ritenute più attendibili e non deve dar conto dell'esame di tutte le risultanze istruttorie, purché la motivazione sia logica e adeguata.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se espone, in modo conciso ma comprensibile, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.
art. 39, comma 1, lettera d) d.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento induttivo è legittimo quando sia sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene richiamato ai fini del contributo unificato, quale conseguenza processuale del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la perizia stragiudiziale prodotta dalla parte ha valore di semplice allegazione difensiva tecnica e non costituisce prova piena dei fatti in essa descritti; può essere considerata dal giudice come indizio, ma non impone un espresso e autonomo vaglio su ogni sua conclusione.
- L'omessa specifica confutazione di una perizia di parte non integra di per sé omessa pronuncia, se la sentenza di merito affronta il punto sostanziale della controversia e la decisione adottata è incompatibile con la tesi della parte.
- Il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio: è censurabile solo una motivazione inesistente o meramente apparente, non la semplice non condivisione della lettura delle prove operata dal giudice di merito.
- Nel processo tributario, la contestazione dell'atto impositivo da parte dell'Ufficio basta a contrastare le deduzioni del contribuente; il principio di non contestazione non impone all'Amministrazione un onere ulteriore di specifica replica rispetto a quanto già contenuto nell'atto accertativo.
- L'accertamento fondato su operazioni oggettivamente inesistenti può essere sostenuto da un quadro presuntivo complessivo, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e la motivazione dia conto degli elementi essenziali che sorreggono la ricostruzione dell'Ufficio.
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