Cassazione Civile, Ordinanza n. 02086/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
All'esito di una verifica fiscale, l'Amministrazione aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, recuperando a tassazione: (i) rimborsi chilometrici erogati agli amministratori e ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES perché non riconducibili a una vera indennità di trasferta; (ii) una quota di accantonamenti connessi a un'operazione a premi con raccolta punti, da includere tra le variazioni in aumento ai fini IRAP; (iii) sopravvenienze passive ritenute non adeguatamente documentate e dunque non deducibili ai fini IRES e IRAP. Il ricorso della società era stato respinto in primo grado e la decisione confermata in appello dalla CTR. Nel ricorso per cassazione il fallimento deduceva tre censure: primo, violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 446/1997 in relazione al trattamento IRAP degli accantonamenti per operazioni a premio, sostenendo che la natura consortile e senza scopo di lucro della società e il ribaltamento dei costi sui soci escludessero la ripresa; secondo, violazione dell'art. 95, comma 3, TUIR in relazione ai costi chilometrici/indennità di trasferta degli amministratori, sostenendo che la CTR avesse errato nel considerare come sede di lavoro la sede legale senza considerare l'assenza di una sede contrattualmente determinata e la rilevanza del domicilio fiscale; terzo, violazione dell'art. 109 TUIR in relazione alle sopravvenienze passive, sostenendo che esse derivassero da contestazioni di credito o richieste di abbuono e che la documentazione richiesta fosse, in sostanza, già rappresentata dalle scritture contabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo e inammissibile anche il secondo, rilevando per i primi e il terzo la preclusione derivante dalla doppia conforme e, in generale, la novità o la mancata specifica localizzazione delle questioni nei precedenti gradi di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la CTR aveva compiuto un apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione, escludendo la prova dei presupposti per l'indennità di trasferta, poiché risultavano documentati solo spostamenti dal domicilio personale degli amministratori alla sede legale/operativa della società. La Corte ha inoltre qualificato le censure come sollecitazioni a una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del fallimento ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre una diversa lettura dei fatti; il vizio motivazionale è comunque precluso in presenza di doppia conforme, mentre la violazione di legge richiede l'indicazione di specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la norma o con la sua interpretazione consolidata.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360, con preclusione del vizio motivazionale di cui al n. 5.
Richiamato quale norma invocata per contestare la ripresa IRAP sugli accantonamenti relativi a operazioni a premio.
art. 95, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La deducibilità dei costi di trasferta richiede la prova dei presupposti dell'indennità: spostamento per esigenze aziendali temporanee in sede diversa da quella stabilita e fuori dal Comune della sede lavorativa.
art. 109, commi 1, 2 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
Le sopravvenienze passive possono essere dedotte solo se adeguatamente documentate; la censura che miri a contestare la valutazione di fatto della documentazione è inammissibile in cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente e riportare gli atti e i documenti rilevanti, a pena di inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito nel testo unico spese di giustizia la previsione dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione; resta necessario veicolare le censure, se del caso, nei limiti dei motivi consentiti e comunque senza trasformarle in una richiesta di rivalutazione del fatto.
- La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando non individua specifiche affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, ma si risolve nella contestazione della ricostruzione fattuale o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Le indennità di trasferta e i relativi costi sono deducibili solo se sia dimostrato che lo spostamento è avvenuto per esigenze aziendali temporanee e da una sede diversa da quella stabilita, non essendo sufficiente il mero tragitto dal domicilio personale alla sede della società.
- Le sopravvenienze passive sono deducibili solo se risultano adeguatamente documentate; la mancata specificazione, in cassazione, degli atti di merito e dei passaggi documentali rilevanti comporta inammissibilità della censura.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, con puntuale indicazione degli atti e documenti su cui si fondano le censure, pena l'inammissibilità per novità o non specificità del motivo.
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