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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02079/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 con recupero a tassazione dell'IRPEF su un trattamento di quiescenza per invalidità, ritenuto dall'Ufficio non esente, con irrogazione di sanzioni poi annullate in appello. Dopo la definizione del giudizio di cassazione con sentenza n. 25983/2019, sfavorevole al contribuente, quest'ultimo ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto percettivo: secondo il ricorrente, una precedente sentenza della commissione tributaria regionale per il Veneto, passata in giudicato e riferita all'anno d'imposta 2007, avrebbe accertato in modo definitivo che il trattamento derivava da causa di servizio contratta durante il servizio di leva obbligatorio nel 1985, con conseguente esenzione IRPEF; tale accertamento, per la sua natura di fatto a efficacia pluriennale, sarebbe dovuto valere anche per il 2004 come giudicato esterno. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Nel frattempo era stata emessa una declaratoria di estinzione legata a una procedura di definizione agevolata, poi mancata per diniego dell'Ufficio, con conseguente richiesta di prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preliminarmente revocato il decreto presidenziale di estinzione del 1° luglio 2024, prendendo atto del mancato buon esito della definizione agevolata. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che la sentenza invocata dal contribuente non risultasse prodotta in atti con attestazione del passaggio in giudicato, che comunque avrebbe potuto essere portata all'attenzione della Corte nel precedente giudizio di legittimità, e soprattutto che il suo contenuto integrasse una valutazione probatoria già compiuta dalla Corte nella sentenza revocanda, non un errore di fatto percettivo revocatorio. Ne è seguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    delimita il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ai casi previsti dalla legge, tra cui l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, non in una rivalutazione del materiale probatorio o in un errore di giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione è inammissibile quando il dedotto errore non è un mero abbaglio percettivo su un fatto incontestato, ma richiede una nuova valutazione di elementi probatori o documentali già scrutinati nel giudizio definito dalla sentenza impugnata.
  • Non integra errore revocatorio la censura che miri a far valere come decisivo un precedente giudicato o un documento che avrebbe dovuto essere introdotto e discusso nel giudizio di legittimità, specie se il suo contenuto era comunque riconducibile al materiale già valutato dalla Corte.
  • Ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., il documento invocato deve essere effettivamente estraneo alla valutazione compiuta e non può risolversi in una diversa lettura del thema decidendum già esaminato.
  • La mancata produzione in atti, con relativa attestazione di giudicato, indebolisce la possibilità di fondare la revocazione su un preteso errore di fatto relativo a una sentenza esterna.
  • La sopravvenuta vicenda della definizione agevolata non determina l'estinzione del giudizio se il diniego dell'ufficio rende inefficace il presupposto della declaratoria estintiva e la parte interessata chiede la prosecuzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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