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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02081/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società creditrice era stata ammessa nello stato passivo di un fallimento con privilegio ipotecario per una determinata somma. Il giudice delegato aveva poi emesso un provvedimento qualificato come correzione di errore materiale, ma in realtà aveva degradato il credito da ipotecario a chirografario, senza previamente convocare e ascoltare la creditrice. Il tribunale, adito in reclamo, aveva revocato tale decreto perché illegittimo, ma aveva poi compensato integralmente le spese del reclamo per la asserita particolarità della vicenda. La creditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione era illegittima perché fuori dai casi consentiti; con il secondo ha dedotto la nullità della statuizione sulle spese per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in combinato con l'art. 92, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese disposta dal tribunale, perché fondata su una motivazione generica e non riconducibile alle ipotesi normative che consentono la deroga al principio di soccombenza. Ha quindi cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito condannando il fallimento resistente a pagare alla ricorrente le spese del giudizio di reclamo e quelle del giudizio di cassazione, liquidate secondo i parametri indicati nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa, nel testo applicabile ratione temporis, solo in presenza di reciproca soccombenza oppure, fuori da tale ipotesi, di gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente in motivazione; nel testo richiamato dalla Corte, le ipotesi tipiche considerate sono l'assoluta novità della questione e il mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione della statuizione sulle spese non può essere meramente apparente; se la compensazione è sorretta da formule generiche o astratte, la decisione è viziata.

  • d.l. n. 132/2014

    Richiamato come fonte della disciplina dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis.

  • l. n. 162/2014

    Di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata per la disciplina applicabile sulle spese.

  • Corte costituzionale n. 77/2018

    Richiamata come sentenza additiva che incide sulla disciplina della compensazione delle spese.

  • l. n. 69/2009

    Richiamata dalla Corte quale precedente formulazione dell'art. 92 c.p.c. cui si riferisce la giurisprudenza citata sulle gravi ed eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • La compensazione totale o parziale delle spese processuali costituisce deroga al principio di soccombenza e, fuori dai casi di reciproca soccombenza, richiede la ricorrenza di presupposti tipizzati o comunque di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate dal giudice.
  • Una motivazione meramente generica, astratta o formulata con clausole di stile non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese; in tal caso la statuizione viola la disciplina legale delle spese.
  • Quando il giudice accoglie integralmente la domanda o il reclamo per l'illegittimità dell'atto impugnato, la compensazione delle spese non può essere giustificata da ragioni scollegate dalla soccombenza e dal comportamento processuale o sostanziale della parte che ha dato causa al giudizio.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione sulle spese e provvedere direttamente nel merito alla loro regolazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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