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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02053/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva notificato a due soci di una s.r.l. a ristretta base avvisi di accertamento per gli anni 2003-2006, assumendo che, a seguito dell’accertamento di utili extra-contabili in capo alla società partecipata, tali utili si fossero presumibilmente distribuiti ai soci come redditi di capitale. I contribuenti avevano contestato sia l’esistenza degli utili extra-contabili sia, soprattutto, la loro effettiva distribuzione ai soci. Dopo un primo contenzioso conclusosi con cassazione con rinvio, il giudice del rinvio aveva rigettato l’appello dei contribuenti, ritenendo che gli utili occulti fossero entrati nella disponibilità dei soci prima di essere reimpiegati in altre società del gruppo. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non avrebbe esaminato e valorizzato i documenti prodotti e avrebbe disatteso le indicazioni della precedente ordinanza di cassazione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando un’omessa o errata valutazione delle prove e insistendo sul fatto che le somme non sarebbero mai transitare nella disponibilità dei soci. In premessa avevano anche invocato, per la prima volta, l’applicazione dell’art. 47 t.u.i.r. nella parte in cui prevede l’imponibilità parziale degli utili per i soci qualificati, ma tale censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile, perché nuova, la censura relativa all’applicazione dell’art. 47 t.u.i.r., non risultando trattata nei gradi di merito. Quanto ai motivi residui, li ha ritenuti infondati: ha rilevato che il giudice di rinvio si era conformato ai principi già espressi dalla precedente ordinanza di cassazione, la quale aveva chiarito che, per vincere la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili nelle società a ristretta base, occorre dimostrare anche che i maggiori ricavi non siano stati concretamente distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società. La sentenza impugnata aveva dato una motivazione sufficiente e intelligibile, fondando la decisione su riscontri documentali e contabili che mostravano passaggi di denaro, fatturazioni fittizie e successivi apporti di capitale in altre società del gruppo, elementi ritenuti incompatibili con la tesi dei contribuenti. La Corte ha quindi escluso sia il vizio di motivazione apparente sia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che i ricorrenti miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito istruttorio, non consentita in cassazione. Non è stata adottata pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 47 t.u.i.r.

    La censura fondata su tale norma è stata dichiarata inammissibile perché nuova, non avendo formato oggetto del giudizio di merito.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria è nulla solo se manca del tutto o è talmente contraddittoria da non consentire di individuarne la ratio decidendi; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro della nullità per mancanza di motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata vi incadesse.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che venga radicalmente travisato il materiale probatorio; nel caso concreto la censura è stata ritenuta una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito può scegliere, tra le prove acquisite, quelle ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare ogni singolo elemento istruttorio; la doglianza dei ricorrenti è stata ritenuta inammissibile o infondata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato come vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza e per la pretesa violazione delle regole sulla motivazione e sulla prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per il contributo unificato nei casi di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a società a ristretta base, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-contabili può essere vinta solo dimostrando non solo l’estraneità dei soci alla gestione, ma anche che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti e sono rimasti accantonati o reinvestiti dalla società.
  • Quando una questione non è stata trattata nei gradi di merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; la censura è inammissibile se il ricorrente non dimostra la precedente devoluzione della questione al giudice di merito.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia così contraddittoria da impedire di comprendere la ratio decidendi; non basta che la parte ritenga insufficiente l’esame delle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta delle prove ritenute decisive spetta al giudice di merito, purché la motivazione sia logica e adeguata.
  • In sede di legittimità è preclusa la proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti finalizzata a sovvertire l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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