Cassazione Civile, Ordinanza n. 02070/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una proposta di acquisto di azienda formulata da una società alla procedura fallimentare di un'altra società. In primo grado la domanda di accertamento dell'avvenuta conclusione del contratto di cessione d'azienda fu respinta, perché l'accettazione del curatore e l'autorizzazione del giudice delegato erano considerate condizionate all'accollo dei costi della stipula da parte della proponente, condizione ritenuta non accettata. In sede di precedente legittimità, la Corte cassò con rinvio per l'omesso esame di un fax con cui la proponente aveva trasmesso al curatore una bozza contrattuale che prevedeva che tutte le spese di stipula sarebbero state sostenute dalla stessa proponente. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ritenne concluso il contratto sin dal momento in cui il curatore aveva comunicato alla proponente che il tribunale lo aveva autorizzato ad aderire alla proposta e a stipulare. La società resistente in cassazione ha poi impugnato tale decisione sostenendo, con tre motivi, che: 1) il provvedimento autorizzatorio del giudice delegato non equivale all'esercizio del potere negoziale del curatore; 2) mancava una espressa manifestazione di volontà del curatore di alienare l'azienda; 3) la forma scritta richiesta per la cessione d'azienda impediva di desumere il consenso per presunzioni dalla sola trasmissione dell'atto autorizzatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel giudizio di rinvio, che è un procedimento chiuso, non possono essere introdotte nuove questioni di fatto o di diritto non devolute dal giudicato implicito formatosi sulla precedente decisione rescindente. Secondo la Corte, i temi sollevati dalla ricorrente sulla valenza negoziale dell'autorizzazione del giudice delegato e sulla forma della manifestazione di volontà del curatore erano estranei all'oggetto del rinvio, limitato alla verifica se il contratto potesse dirsi concluso alla luce della comunicazione al curatore della volontà della controparte di farsi carico delle spese. La sentenza impugnata, pur avendo affrontato tali questioni, avrebbe dovuto dichiararle inammissibili. Il ricorso è stato quindi respinto per inammissibilità, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31 l.fall.
La ricorrente lo invocava per sostenere che l'autorizzazione del giudice delegato non equivalesse all'esercizio del potere negoziale del curatore; la Corte non entra nel merito della norma perché ferma la questione per inammissibilità nel giudizio di rinvio.
art. 1321 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'avvenuta conclusione del contratto in assenza di incontro delle volontà; non scrutinato nel merito per preclusione processuale.
art. 1326 c.c.
La corte territoriale lo aveva applicato per ritenere perfezionato il contratto con la comunicazione del curatore; la Cassazione non rivaluta tale profilo perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 1350 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la cessione d'azienda richiedesse forma scritta e che il consenso non potesse essere provato per presunzioni; la questione è ritenuta nuova e quindi preclusa nel rinvio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è delimitato dal contenuto del provvedimento rescindente e dal giudicato implicito formatosi su di esso: non possono essere introdotte nuove questioni di fatto o di diritto, neppure se rilevabili d'ufficio, quando non siano state devolute dal precedente annullamento.
- Se la Corte di cassazione, con la sentenza o ordinanza rescindente, ha circoscritto il rinvio a uno specifico accertamento, ogni diversa questione è preclusa e deve essere dichiarata inammissibile dal giudice del rinvio.
- La violazione del perimetro del giudizio di rinvio determina l'inammissibilità delle censure proposte in cassazione contro la sentenza resa in sede rescissoria, quando tali censure investano profili nuovi rispetto a quelli assegnati al giudice di rinvio.
- La forma scritta richiesta per la conclusione di un contratto non consente, di per sé, di superare le preclusioni processuali proprie del giudizio di rinvio: il problema della prova o della manifestazione di volontà non può essere esaminato se non rientra nell'oggetto devoluto dal precedente annullamento.
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