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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34388/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2013, imputando al contribuente maggiori redditi diversi pari a Euro 407.750,00, in relazione a prelievi da conti correnti intestati a una cooperativa in liquidazione, nell'ambito di un'indagine della Guardia di finanza su una presunta somministrazione fraudolenta di personale. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente ritenendo provata la sua qualità di amministratore di fatto e la mancata giustificazione dei prelievi; la CTR, invece, aveva accolto l'appello, rilevando che l'Ufficio non aveva provato la percezione di somme "in nero" e che le sanzioni non potevano essere irrogate all'amministratore di fatto ai sensi dell'art. 7 d.l. 269/2003. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 14, comma 4, L. n. 537/1993, dell'art. 67 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente fondato la decisione sull'art. 7 d.l. 269/2003, norma non pertinente; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., deducendo che la CTR aveva trascurato plurime circostanze istruttorie che dimostrerebbero il coinvolgimento del contribuente nel meccanismo fraudolento e la percezione delle somme.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il riferimento dell'art. 7 d.l. 269/2003 era stato operato dalla CTR solo in tema di sanzioni e che, essendo stato annullato l'avviso di accertamento, le sanzioni cadevano comunque con esso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le circostanze indicate dall'Ufficio non integravano "fatti storici" decisivi, ma deduzioni difensive o elementi probatori già valutati dal giudice di merito; inoltre la censura mirava in sostanza a una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità; è stato altresì precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base dell'avviso di accertamento emesso per redditi diversi non dichiarati.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dall'Ufficio e dal contribuente; la Corte non ravvisa violazione nella decisione di merito perché la censura del ricorrente mirava alla rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 14, comma 4, L. n. 537/1993

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo quale norma sostanziale sulla tassazione di proventi illeciti.

  • art. 67 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo quale disposizione sulla categoria reddituale applicabile.

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    la Corte precisa che disciplina le sanzioni irrogate a una società e la limitata responsabilità degli amministratori; non è applicabile per ridurre l'imposizione, ma il suo richiamo in CTR era limitato alle sanzioni.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità è stata respinta perché i motivi erano specifici.

  • art. 369 c.p.c.

    la produzione della copia integrale autentica della sentenza nel fascicolo cartaceo ha reso procedibile il ricorso nonostante la copia allegata fosse incompleta.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    consente di censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la sufficienza della motivazione o una diversa lettura delle prove; la doglianza dell'Ufficio è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per ribadire che la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la censura mira a una diversa interpretazione del compendio istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicabile all'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece ammessa una censura che miri a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della vicenda fattuale.
  • Le deduzioni difensive, le argomentazioni giuridiche e i singoli elementi probatori non costituiscono, di regola, "fatti" ai fini del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.; la loro mancata considerazione non è quindi di per sé sindacabile in cassazione.
  • La valutazione dell'attendibilità delle prove e il giudizio complessivo sul materiale istruttorio appartengono al giudice di merito e non possono essere sovvertiti in sede di legittimità attraverso una diversa lettura degli atti.
  • Quando una pronuncia di merito annulla l'avviso di accertamento, le sanzioni contenute nel medesimo atto restano travolte dall'annullamento, senza che sia necessario un autonomo scrutinio della disciplina sanzionatoria se essa è stata evocata solo in via accessoria.
  • L'eccezione di inammissibilità per difetto di specificità del ricorso va respinta se i motivi, pur sintetici, indicano il vizio denunciato e sviluppano le ragioni giuridiche poste a fondamento della censura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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