Cassazione Civile, Ordinanza n. 16120/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2005 emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società immobiliare in liquidazione. L'Ufficio ha contestato un'operazione ritenuta abusiva: la cessione, in luogo della diretta vendita di due immobili di pregio siti in Milano, dell'intero capitale della società veicolo intestataria degli immobili, così da trasformare la plusvalenza immobiliare in plusvalenza da cessione di partecipazioni, con risparmio d'imposta e ulteriori vantaggi fiscali. Nell'avviso erano inoltre recuperati costi per asserita mancanza di inerenza di una prestazione professionale relativa all'operazione immobiliare e irrogate sanzioni amministrative. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 e dei principi sull'abuso del diritto, negando il risparmio d'imposta e l'elusività; 2) vizio di motivazione per contrasto con una diversa decisione resa tra le stesse parti sulla medesima operazione; 3) omessa motivazione sulla nullità dell'accertamento per mancato rispetto delle garanzie procedimentali dell'art. 37-bis; 4) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che i costi professionali erano inerenti e documentati; 5) violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997, contestando l'applicazione delle sanzioni alle fattispecie elusive.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo perché diretti, in sostanza, a chiedere una rivalutazione del merito o fondati su censure non ammissibili nel perimetro del vizio dedotto. Ha giudicato infondato il terzo motivo, osservando che l'accertamento non era stato emesso ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 ma ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 e che, comunque, per i tributi armonizzati il contraddittorio endoprocedimentale richiede la dimostrazione concreta delle difese che il contribuente avrebbe potuto svolgere, onere non assolto; peraltro, nel caso concreto, il contraddittorio vi era stato in sede di accertamento con adesione. Ha infine respinto il quinto motivo, confermando l'applicabilità delle sanzioni amministrative anche alle operazioni abusive, una volta accertato l'abuso del diritto. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte ha ritenuto la norma non pertinente perché l'avviso non era stato emesso ai sensi di tale disposizione, ma nell'ambito del recupero IVA ex d.P.R. 633/1972.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo formulato come violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito della fattispecie accertata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura per contraddittorietà motivazionale, nel testo applicabile ratione temporis, era limitata alla contraddizione intrinseca della sentenza e non al confronto con decisioni esterne.
art. 54, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È la base normativa richiamata per il recupero della maggiore IVA illegittimamente sottratta ad imposizione.
art. 10, punto 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte richiama l'esenzione IVA delle cessioni di partecipazioni per evidenziare il vantaggio fiscale perseguito mediante la trasformazione della vendita immobiliare in cessione di quote.
art. 19, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato come disciplina del pro-rata di detraibilità, che l'operazione avrebbe aggirato consentendo un indebito credito IVA di gruppo.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La censura sulla detraibilità dei costi è stata respinta perché mirava a un nuovo esame del merito; la Corte ha confermato la valutazione di non inerenza compiuta dal giudice di merito.
art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
La Corte ha confermato che, in caso di abuso del diritto, le sanzioni amministrative tributarie sono applicabili come conseguenza dell'accertamento dell'infedele dichiarazione o della violazione tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in chiave sistematica per ribadire che le operazioni abusive restano fiscalmente censurabili e non beneficiano di immunità dalle sanzioni amministrative.
art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
È richiamato per evidenziare la riforma del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., non più deducibile nei termini della vecchia contraddittorietà.
Norma procedurale relativa alla trattazione in camera di consiglio.
Norma procedurale relativa alla trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Cass., Sez. U., n. 24823/2015
Per i tributi armonizzati l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale opera, ma il contribuente deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere.
Massime di principio
- In materia di abuso del diritto tributario, quando l'operazione unitaria sia preordinata a trasformare una cessione immobiliare imponibile in una cessione di partecipazioni esente o fiscalmente più favorevole, il giudice deve valorizzare la sostanza economica complessiva dell'operazione e non la mera legittimità formale dei singoli atti.
- Una volta accertata una struttura negoziale abusiva, l'onere di dimostrare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali, non marginali e concretamente apprezzabili, grava sul contribuente.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito sotto forma di violazione di legge o di vizio motivazionale, quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- La deduzione del vizio di motivazione per contraddittorietà, nel testo previgente dell'art. 360, n. 5, c.p.c., richiede una contraddizione interna alla sentenza impugnata e non può fondarsi sul raffronto con decisioni rese in altri giudizi.
- Per i tributi armonizzati, l'omissione del contraddittorio endoprocedimentale determina invalidità dell'atto solo se il contribuente allega concretamente le difese che avrebbe potuto far valere e supera la prova di resistenza.
- In tema di abuso del diritto, l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non è esclusa dal carattere elusivo dell'operazione, poiché la sanzione consegue all'esito dell'accertamento della violazione tributaria.
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