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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16109/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, in accoglimento dell'appello della società contribuente, aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005. L'atto impositivo contestava l'antieconomicità di alcune operazioni di cessione di immobili, assumendo che i costi sostenuti per la realizzazione di unità abitative fossero superiori ai ricavi dichiarati e, per tale ragione, rideterminava i ricavi e recuperava maggiori imposte. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR si fosse pronunciata su una questione nuova dedotta solo in appello dalla contribuente, relativa all'erronea indicazione dei ricavi conseguiti dalla vendita degli appartamenti. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, lamentando che la CTR avesse escluso i presupposti per la rettifica nonostante la condotta antieconomica della società. Con l'ultimo motivo lamentava insufficiente motivazione e omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice di merito considerato, nel calcolo dei ricavi, anche voci provenienti da altre attività.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione sui ricavi non era nuova in appello, essendo già compresa nell'originario oggetto dell'impugnazione dell'avviso; la contribuente si era limitata a sviluppare ulteriori argomentazioni entro i limiti di petitum e causa petendi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su un presupposto fattuale incompatibile con la decisione impugnata: la CTR non aveva affermato l'esistenza di una condotta antieconomica, ma l'aveva esclusa, ritenendo inattendibile il ragionamento presuntivo dell'Ufficio. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, in quanto diretto a contestare la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito, attività non riesaminabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di difese della resistente.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Vieta la proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello nel processo tributario; la Corte ha escluso la violazione perché la questione sui ricavi era già ricompresa nel thema decidendum originario.

  • art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Disciplina la rettifica analitico-induttiva del reddito; la Corte ha rilevato che il motivo dell'Ufficio presupponeva erroneamente un accertamento di antieconomicità non compiuto dal giudice di merito.

  • art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Riguarda la rettifica della dichiarazione ai fini IVA; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla attendibilità dei ricavi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame o motivazione insufficiente non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.

Massime di principio

  • Nel processo tributario non integra domanda o eccezione nuova in appello la mera prospettazione, con argomentazioni ulteriori, di questioni già incluse nel ricorso introduttivo e nei limiti del medesimo petitum e della medesima causa petendi.
  • La deduzione di violazione di legge in cassazione è ammissibile solo se si assume come dato fermo l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito; se si contesta quel fatto, la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito ed è inammissibile.
  • La Corte di cassazione non può riesaminare autonomamente le risultanze probatorie né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • In tema di accertamento fiscale fondato su presunzioni, la censura del contribuente o dell'Ufficio deve confrontarsi con l'effettivo contenuto dell'accertamento compiuto dal giudice di merito, senza presupporre fatti o qualificazioni non affermati nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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