Cassazione Civile, Ordinanza n. 16111/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per recuperare IVA asseritamente dovuta e non versata per l'anno 2008, contestando alla contribuente la mancanza dei presupposti per fruire del regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla L. n. 398 del 1991. La contestazione si fondava su una serie di irregolarità ritenute sintomatiche di operazioni oggettivamente inesistenti, descritte come meccanismo di sovrafatturazione con successiva restituzione ai cessionari di parte delle somme versate tramite una provvista alimentata da costi fittizi. La CTR delle Marche aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'atto. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR avesse ritenuto la documentazione prodotta dalla contribuente idonea a dimostrare l'effettività delle operazioni; 2) violazione degli artt. 19, 21, comma 7, e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che, a fronte di una contestazione dell'Ufficio non generica sull'esistenza dei costi contabilizzati, sarebbe gravato sulla contribuente l'onere della piena prova dell'effettività delle operazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione. Ha rigettato il secondo motivo ritenendolo infondato: ha richiamato il principio secondo cui, quando l'Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, deve fornire elementi probatori, anche presuntivi purché gravi, precisi e concordanti; solo dopo tale dimostrazione l'onere si sposta sul contribuente. La CTR, avendo accertato che l'Ufficio non aveva fornito né prove concrete né indizi sufficienti e che la documentazione esibita deponeva per la regolarità formale e l'effettività delle operazioni, si era attenuta correttamente a tali principi. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancanza di difese dell'intimata.
Norme richiamate
richiamata come disciplina agevolativa IVA per le associazioni sportive dilettantistiche, la cui spettanza era stata negata dall'Ufficio in ragione delle operazioni contestate
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato tra le norme asseritamente violate dall'Agenzia nel sostenere il recupero dell'IVA
art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato tra le norme asseritamente violate dall'Agenzia nel sostenere il recupero dell'IVA
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato tra le norme asseritamente violate dall'Agenzia nel sostenere il recupero dell'IVA
Massime di principio
- In materia di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni, che l'operazione fatturata non è stata realmente effettuata; solo dopo tale dimostrazione si sposta sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
- La contestazione dell'Ufficio non può limitarsi ad affermazioni generiche o apodittiche: gli indizi utilizzati per fondare l'inesistenza dell'operazione devono avere caratteri di gravità, precisione e concordanza.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, poiché il controllo di legittimità non consente il riesame del merito.
- Quando il giudice di merito accerta, con motivazione coerente, che l'Ufficio non ha fornito adeguata prova dell'inesistenza delle operazioni e che la documentazione prodotta depone per la loro effettività, la decisione è conforme ai principi sul riparto dell'onere probatorio e resiste alla censura di legittimità.
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