Cassazione Civile, Ordinanza n. 16115/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente collettivo)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso delle somme versate dalla società alla SIAE dal 2001 al 2009 per l'apposizione del contrassegno SIAE sui prodotti commercializzati. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo maturata la decadenza biennale per la domanda di rimborso ex artt. 19, comma 1, lett. g), e 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che il termine decorresse dai singoli pagamenti. La ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il termine non potesse decorrere dai versamenti perché il diritto al rimborso sarebbe sorto solo dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 584/2012, che ha annullato la clausola regolamentare che "faceva salvi" i rapporti pregressi. Ha inoltre invocato il legittimo affidamento, l'effettività della tutela giurisdizionale e ha chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, assumendo che il diritto dell'Unione osti a una disciplina nazionale che non sospenda il decorso della decadenza fino alla rimozione dell'ostacolo normativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura e ha confermato la decisione della CTR. Ha affermato che il termine biennale per la domanda di rimborso decorre dal pagamento anche quando il tributo sia stato versato in base a una disciplina poi ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione, poiché l'eventuale contrasto con il diritto europeo non impediva alla contribuente di agire subito in giudizio e chiedere la disapplicazione della norma interna o del regolamento illegittimo. La sentenza del Consiglio di Stato del 2012 non ha creato il diritto al rimborso né ha sospeso la decadenza, ma ha solo rimosso una disposizione regolamentare; inoltre il giudice tributario poteva già disapplicare incidentalmente la disciplina incompatibile. È stato escluso anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la disciplina nazionale sul termine decadenziale è stata ritenuta conforme ai principi di equivalenza ed effettività. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 181-bis l. n. 633 del 1941
"I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione... Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti"
La Corte lo considera la base normativa dell'obbligo del contrassegno SIAE e del relativo pagamento, funzionale all'autenticazione del prodotto e alla tutela del consumatore.
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come norma che consente l'impugnazione del diniego di rimborso nell'ambito del contenzioso tributario.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Stabilisce il termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso, che decorre dal pagamento anche se il tributo sia poi ritenuto non dovuto per contrasto con il diritto dell'Unione.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
Attribuisce al giudice tributario il potere di non applicare il regolamento o atto generale illegittimo rilevante ai fini della decisione.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Fondamento del potere del giudice tributario di conoscere incidentalmente questioni pregiudiziali esterne da cui dipende l'esito della controversia.
art. 2935 c.c.
La decorrenza della prescrizione/decadenza va collegata alla possibilità legale di esercitare il diritto, non agli impedimenti di mero fatto.
art. 2941 c.c.
Le cause di sospensione della prescrizione sono tassative e non si estendono agli ostacoli di mero fatto.
art. 267 TFUE
È invocato dalla ricorrente per il rinvio pregiudiziale, ma la Corte lo ritiene non necessario.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di azione; la Corte esclude che il termine biennale lo comprima irragionevolmente.
art. 47 Carta dei diritti UE
Richiamato quale parametro di effettività della tutela giurisdizionale; la Corte esclude la violazione.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente sul profilo dell'accesso alla giustizia; la Corte esclude che il termine decadenziale renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
d.p.c.m. n. 31 del 2009, art. 6, comma 8
"Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis"
La Corte ne ricorda l'annullamento da parte del Consiglio di Stato, ma precisa che ciò non impediva comunque di agire tempestivamente per il rimborso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ne dà atto ai fini del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario di ripetizione di somme indebitamente versate, il termine decadenziale per il rimborso decorre, in via ordinaria, dalla data del pagamento, salvo una specifica diversa previsione di legge.
- La sopravvenuta declaratoria di incompatibilità della norma interna con il diritto dell'Unione, o il successivo annullamento di un regolamento che disciplinava i rapporti pregressi, non riaprono né sospendono il termine di decadenza già previsto dall'ordinamento interno.
- L'impedimento rilevante ai fini della decorrenza del termine è solo un impedimento giuridico all'esercizio del diritto; non assumono rilievo gli ostacoli di mero fatto o l'incertezza soggettiva sulla natura del tributo o sulla giurisdizione competente.
- Quando la questione dipende dalla compatibilità di una norma interna con il diritto UE, il giudice nazionale può e deve disapplicare la norma incompatibile senza attendere necessariamente una pronuncia caducatoria di altro giudice.
- I termini decadenziali nazionali sono compatibili con il diritto dell'Unione se ragionevoli e se non rendono praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di rimborso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16109/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16110/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16111/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16112/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16113/2022 del 19/05/2022
- ordinanza_civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16117/2022 del 19/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →