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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16113/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva ricevuto una cartella di pagamento, emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 a seguito di controllo automatizzato sul modello Unico 2005, per il mancato versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio ai sensi della l. n. 342/2000. La contribuente sosteneva che tale terza rata fosse ricompresa tra i tributi sospesi in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici e vulcanici che interessarono l'Etna nell'ottobre 2002, in base al D.M. 14 novembre 2002, al D.P.C.M. n. 3315 del 2 ottobre 2003 e all'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006 e norme connesse, sostenendo che la sospensione agevolata riguarderebbe solo adempimenti e versamenti di natura tributaria cogente, non anche il versamento dovuto per perfezionare una agevolazione fiscale volontaria come la rivalutazione dei beni iscritti in bilancio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando la propria giurisprudenza in materia di sospensione dei termini per le obbligazioni tributarie connesse agli eventi sismici in Sicilia: la formulazione normativa che sospende i termini relativi agli adempimenti e versamenti di natura tributaria è ampia e comprende la generalità dei tributi, inclusa l'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio. La Corte ha inoltre ribadito che, pur essendo inapplicabile l'analogia nelle agevolazioni fiscali, l'imposta correlata alla rivalutazione ha natura di obbligo tributario e non di mero onere, sicché i benefici concessi per gli eventi sismici non sono alternativi rispetto ad essa. Confermata quindi la decisione della CTR, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di lite. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma che consente il controllo automatizzato e la conseguente emissione della cartella per omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione

  • l. 21 novembre 2000, n. 342

    disciplina la rivalutazione dei beni iscritti in bilancio e la relativa imposta sostitutiva

  • D.M. 14 novembre 2002

    atto richiamato dalla contribuente come fonte della sospensione dei versamenti per gli eventi sismici/vulcanici dell'Etna

  • D.P.C.M. n. 3315 del 2 ottobre 2003

    atto richiamato dalla contribuente come fonte della sospensione dei versamenti per gli eventi sismici/vulcanici dell'Etna

  • art. 1, comma 1011, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    norma interpretata nel senso di ricomprendere nella sospensione anche i versamenti tributari dovuti, inclusa l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 25 l. 30 dicembre 1991, n. 413

    richiamata come precedente disciplina agevolativa in materia di imposta sostitutiva, in relazione a cui la Corte aveva già esteso la sospensione

  • art. 1 D.M. 31 luglio 1993

    richiamato nei precedenti di legittimità sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale richiamata nel corso del giudizio

Massime di principio

  • Quando una norma di sospensione post-sisma o emergenziale usa una formula ampia riferita ai termini degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria, la sospensione può comprendere la generalità dei tributi, salvo espressa esclusione.
  • L'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni iscritti in bilancio ha natura di obbligazione tributaria e non di mero onere facoltativo, sicché può rientrare nelle misure di sospensione previste per i tributi.
  • Nel settore delle agevolazioni fiscali non è ammessa l'interpretazione analogica in malam partem o ampliativa in assenza di base normativa; tuttavia, quando la legge usa espressioni onnicomprensive, il beneficio/sospensione si applica anche al tributo oggetto di rivalutazione.
  • La qualificazione di un versamento come necessario al perfezionamento di un'agevolazione non basta, di per sé, a escluderlo dalla sospensione se la disciplina emergenziale è formulata in termini tali da ricomprendere tutti i versamenti di natura tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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