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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16110/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IVA per l'anno 2009, recuperando l'imposta ritenuta dovuta in misura ordinaria e non versata, sul presupposto che l'associazione non avesse diritto al regime agevolativo previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla L. n. 398 del 1991. Secondo l'accertamento, le operazioni fatturate sarebbero state coinvolte in un meccanismo di sovrafatturazione e di successiva restituzione ai cessionari di parte delle somme, tramite provvista alimentata da costi fittizi, con conseguente insussistenza dell'effettività delle operazioni. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo, sulla base della documentazione prodotta, che le operazioni contestate fossero effettive. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, da un lato, l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente valorizzato la documentazione della contribuente; dall'altro, la violazione degli artt. 19, 21, comma 7, e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo che, una volta contestata dall'Ufficio l'esistenza dei costi contabilizzati e la reale effettuazione delle operazioni, dovesse gravare sul contribuente la piena prova dell'effettività delle stesse.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha poi dichiarato infondato il secondo motivo, ribadendo che, quando l'Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, le spetta inizialmente l'onere di fornire elementi probatori dell'inesistenza, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; solo dopo tale dimostrazione si sposta sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni. La Corte ha rilevato che la CTR si era attenuta a tali principi, avendo escluso che l'Ufficio avesse fornito prove concrete o indizi idonei circa la pretesa sovrafatturazione e le restituzioni di somme, e avendo valorizzato anche il decreto di archiviazione penale intervenuto in favore del legale rappresentante dell'associazione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata.

Norme richiamate

  • L. 16 dicembre 1991, n. 398

    richiamata come base del regime agevolativo IVA per le associazioni sportive dilettantistiche, la cui applicabilità era stata contestata dall'Ufficio

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    norma invocata nel secondo motivo di ricorso in relazione alla detrazione/gestione dell'IVA

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7

    norma invocata nel secondo motivo di ricorso in tema di fatturazione e presupposti dell'imposta

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    norma invocata nel secondo motivo di ricorso in tema di accertamento e recupero dell'imposta

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta che le fatture si riferiscano a operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere iniziale di provare l'inesistenza dell'operazione grava sull'Ufficio; tale prova può essere data anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
  • Solo dopo che l'Ufficio abbia fornito elementi probatori sufficienti sull'inesistenza delle operazioni si sposta sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza.
  • In sede di legittimità non è deducibile, sotto la veste del vizio di omesso esame, una censura che miri in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove e dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • La valutazione della documentazione e degli indizi circa l'effettività o fittizietà delle operazioni spetta al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per errori di diritto o vizi nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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