Cassazione Civile, Ordinanza n. 35454/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2008, impugnato dalla società e annullato in primo grado. In appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame dell'Ufficio, ritenendo non specifici i motivi e, comunque, condividendo la prova offerta dalla società sull'effettività di acquisti e servizi e sulla correttezza del trattamento IVA in reverse charge per cessioni di rottami. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 53 e 56 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, sostenendo che l'appello era invece specifico e che i giudici regionali avevano trascurato varie censure; 2) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, e dell'art. 2700 c.c., per motivazione asseritamente mancante o apparente e per illegittimo richiamo a documenti contestati o non prodotti; 3) violazione delle norme sull'accertamento e sulla motivazione degli atti richiamati per relationem, sostenendo la legittimità degli accertamenti incrociati e la sufficienza del richiamo al pvc; 4) violazione dell'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 8 d.l. n. 16/2012, deducendo che il reverse charge non sarebbe invocabile in caso di operazioni inesistenti e che l'IVA andava recuperata senza riconoscere la detrazione.
La decisione
Prima dell'esame nel merito dei motivi, la Corte ha rilevato che la società contribuente aveva depositato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, con prova del pagamento della prima rata, e che non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto. Ha quindi ritenuto perfezionata la causa estintiva prevista dalla disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119 del 2018
controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione ... per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia
la norma consente la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione alle condizioni ivi previste
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice ... Se entro tale data il contribuente deposita ... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020
il deposito della domanda e della prova del pagamento determina la sospensione e, in combinato disposto con la mancata istanza di trattazione, conduce all'estinzione del processo
art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 ... Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni
disciplina il diniego della definizione agevolata e la sua impugnazione
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente
la mancata istanza di trattazione nel termine comporta l'estinzione del giudizio
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla L. n. 136 del 2018
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
le spese seguono la regola legale della compensazione materiale del processo estinto, restando a carico di chi le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla specificità dell'appello nel processo tributario
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale del giudizio d'appello tributario
richiamato per denunciare omessa pronuncia
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria
richiamato in relazione all'efficacia probatoria del pvc e degli atti pubblici
art. 39, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimità dell'accertamento
art. 54, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimità dell'accertamento IVA
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato sul contenuto e la motivazione dell'avviso di accertamento
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato sul contenuto e la motivazione dell'avviso di accertamento IVA
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per sostenere che, in caso di operazioni inesistenti, il reverse charge non consente la detrazione IVA
richiamato in relazione al regime dell'inversione contabile e al recupero dell'IVA
Massime di principio
- Quando il contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione, depositando domanda e prova del pagamento dovuto, e non viene proposta istanza di trattazione nel termine previsto, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La causa estintiva derivante dalla definizione agevolata prevale sull'esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
- Nel processo tributario estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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