Cassazione Civile, Ordinanza n. 19748/2026 del 14/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per l’imposta unica sulle scommesse relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, emessi dall’amministrazione finanziaria nei confronti del titolare di un Centro Raccolta Dati che operava per conto di un bookmaker stabilito a Malta e privo di concessione in Italia, nonché nei confronti del bookmaker in solido. Il contribuente sosteneva, in sintesi, che la disciplina italiana non potesse applicarsi al bookmaker estero perché l’attività sarebbe stata lecita e non illecita, che la normativa fosse incompatibile con gli artt. 56 ss. TFUE e con i principi UE di parità di trattamento, non discriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, che il CTD non fosse soggetto passivo dell’imposta perché non parte del contratto di scommessa e privo di potere di fissare le quote, e che dovesse essere disapplicata la normativa interna ovvero sollevata questione pregiudiziale alla Corte di giustizia e questione di legittimità costituzionale. Con altri motivi lamentava l’omessa pronuncia della sentenza d’appello sulla corretta disciplina applicabile all’anno 2015 e 2016, sostenendo che per il 2016 dovesse applicarsi il criterio di calcolo previsto dalla legge del 2015 e che per il 2015 non fosse stato considerato il diverso metodo di calcolo vigente fino al 2015. Con il quinto motivo invocava l’esimente per obiettiva incertezza normativa e la conseguente non debenza delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che contestavano la soggettività passiva dell’operatore e del CTD e la compatibilità della disciplina con il diritto dell’Unione, osservando che la Corte di giustizia aveva già escluso il carattere discriminatorio della normativa italiana sull’imposta unica sulle scommesse e che la Corte costituzionale aveva già chiarito, per i rapporti successivi al 2011, la riferibilità del presupposto impositivo anche ai centri che raccolgono scommesse per bookmaker privi di concessione. Ha inoltre escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale e la disapplicazione della normativa interna. I motivi relativi alla pretesa omessa pronuncia sul criterio di calcolo dell’imposta sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e perché le questioni erano state introdotte per la prima volta in cassazione. Infine, ha respinto il motivo sulle sanzioni, rilevando che l’incertezza normativa era stata superata dalla disciplina interpretativa del 2010 e che, per annualità 2015-2017, non operava l’esimente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; i vizi di omessa pronuncia sono stati scrutinati alla luce dell’onere di specificità e autosufficienza del ricorso.
la sua violazione è stata dedotta per omessa pronuncia; la Corte ha ribadito che il vizio è denunciabile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e specificamente riportata nel ricorso.
art. 267 TFUE
non è stato ritenuto necessario un ulteriore rinvio pregiudiziale perché la questione era già stata decisa dalla Corte di giustizia.
artt. 56 ss. TFUE
la Corte ha richiamato la giurisprudenza unionale che esclude la discriminazione della normativa italiana sull’imposta unica per scommesse raccolte sul territorio italiano.
è la base della soggettività passiva dell’imposta unica sulle scommesse, riferita a chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, con o senza concessione.
art. 1, comma 66, L. n. 220/2010
disposizione interpretativa che ha chiarito che l’imposta è dovuta anche per le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e che i centri/ricevitorie sono obbligati al versamento.
art. 1, comma 64, L. n. 220/2010
richiamato dal ricorrente per la ratio della norma; la Corte ne ha valorizzato la finalità di tutela dei consumatori, dell’ordine pubblico e del contrasto a evasione ed elusione nel settore del gioco.
art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014
richiamato come norma sulla disciplina dell’imposta e del calcolo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché proposta in modo non autosufficiente e, in parte, per la prima volta in cassazione.
art. 1, comma 945, L. n. 208/2015
invocato per il diverso criterio di calcolo dal 1° gennaio 2016; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché nuova in sede di legittimità.
art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011
richiamato dal ricorrente come criterio di calcolo per l’anno 2015; la Corte non lo ha esaminato nel merito per inammissibilità della censura.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
l’esimente per obiettiva incertezza normativa è stata esclusa per gli anni 2015-2017, perché la disciplina interpretativa del 2010 aveva ormai chiarito il quadro.
art. 10, comma 4, L. n. 212/2000
invocato per la non punibilità in caso di incertezza normativa; la Corte ha ritenuto insussistente l’incertezza per il periodo considerato.
richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per disapplicare le sanzioni per obiettiva incertezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento della statuizione sull’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può gravare sia sull’operatore estero sia sull’intermediario nazionale che raccolga le scommesse per suo conto, quando entrambi concorrano alla gestione dell’attività imponibile.
- La disciplina italiana sull’imposta unica non è discriminatoria, ai fini dell’art. 56 TFUE, se si applica indifferentemente a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale, senza distinguere in base al luogo di stabilimento del bookmaker.
- Nel settore dei giochi e delle scommesse, gli Stati membri conservano un margine di apprezzamento per perseguire obiettivi di tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto a evasione ed elusione fiscale, purché le misure siano proporzionate.
- Non sussiste l’obbligo di un ulteriore rinvio pregiudiziale quando la Corte di giustizia si sia già pronunciata sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione su una questione sostanzialmente coincidente.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non trascrive o indica specificamente, nel ricorso, la domanda o eccezione asseritamente non esaminata, con riferimento agli atti processuali in cui è stata proposta.
- Le questioni nuove, non trattate nei gradi di merito e non rilevabili d’ufficio, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- L’esimente per obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria non opera quando la disciplina interpretativa successiva abbia chiarito in modo stabile il significato della norma per il periodo d’imposta controverso.
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