Cassazione Civile, Ordinanza n. 19720/2026 del 14/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società poi incorporata da altra società aveva impugnato un atto di contestazione con cui l'Amministrazione finanziaria le aveva irrogato, per l'anno d'imposta 2014, una sanzione di euro 146.050,89 per omessa trasmissione telematica della dichiarazione d'intento ricevuta da un cliente, in relazione a operazioni effettuate in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo la violazione meramente formale e quindi non punibile; la corte tributaria di secondo grado aveva confermato, valorizzando l'assenza di evasione, la regolare annotazione contabile e la disponibilità della documentazione utile al controllo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997 in relazione all'art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471 del 1997, sostenendo che l'omesso invio della dichiarazione d'intento non fosse una mera irregolarità formale ma una violazione sostanziale idonea a ostacolare i controlli fiscali; nel corso del giudizio è stata anche discussa la tempestività del ricorso alla luce della sospensione dei termini di cui all'art. 1, comma 199, l. n. 197 del 2022.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, escludendo che la sospensione straordinaria dei termini impedisse la proposizione dell'impugnazione. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia, affermando che l'omessa trasmissione telematica della dichiarazione d'intento non è violazione meramente formale, ma inadempimento sostanziale perché incide sulla funzione di controllo predisposta dal legislatore in tema di non imponibilità IVA. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi enunciati e ridetermini, se del caso, il trattamento sanzionatorio secondo il regime più favorevole eventualmente applicabile.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato con riferimento alla proposta di definizione anticipata e alla questione di tempestività del ricorso.
art. 1, comma 199, l. n. 197 del 2022
La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione opera in modo automatico per i termini in scadenza nel periodo individuato dalla norma e si cumula con la sospensione feriale salvo sovrapposizione dei periodi.
art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997
È la norma invocata per sostenere la non punibilità della violazione qualificata come formale; la Corte ne esclude l'applicazione nel senso propugnato dalla contribuente.
art. 7, comma 4-bis, d.lgs. n. 471 del 1997
La sua violazione è stata ritenuta sostanziale perché l'omessa comunicazione della dichiarazione d'intento ostacola il controllo fiscale.
art. 8, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972
La norma è richiamata quale base del regime di non imponibilità IVA applicabile alle operazioni oggetto di causa.
d.lgs. n. 175 del 2014
Le modifiche intervenute non hanno determinato abolitio dell'illecito, ma solo una diversa conformazione dell'obbligo e del sistema sanzionatorio.
d.lgs. n. 158 del 2015
Ha introdotto il regime sanzionatorio più favorevole applicabile in base al principio del favor rei.
Massime di principio
- L'omessa trasmissione della dichiarazione d'intento richiesta al fornitore, nel regime vigente ratione temporis, integra una violazione sostanziale e non una mera irregolarità formale quando sia idonea a ostacolare l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
- Ai fini della punibilità della violazione non è decisiva la mancanza di evasione d'imposta o la regolare tenuta della contabilità, se l'inadempimento incide sul sistema di verifica predisposto dalla legge.
- Le modifiche normative che incidono sull'adempimento e sul trattamento sanzionatorio non determinano automaticamente abolitio dell'illecito quando permane una continuità strutturale tra fattispecie originaria e disciplina sopravvenuta.
- In materia di successione di leggi sanzionatorie nel tempo, esclusa l'abolitio, occorre applicare il regime più favorevole sopravvenuto secondo il principio del favor rei.
- La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una legge speciale si applica in base alla scadenza del termine nel periodo protetto e comporta uno slittamento fisso della scadenza, cumulabile con la sospensione feriale salvo sovrapposizione dei periodi.
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