Cassazione Civile, Ordinanza n. 19714/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coltivatore)
La controversia
La controversia origina da una domanda di riscatto agrario proposta dal proprietario confinante di un fondo agricolo, che sosteneva di avere i requisiti soggettivi per esercitare la prelazione/riscatto ai sensi della normativa agraria. Il tribunale aveva accertato il suo diritto di riscatto e la corte d'appello aveva rigettato il gravame degli acquirenti, ritenendo provata la qualità di coltivatore diretto, la conduzione del fondo per il periodo richiesto e la contiguità fisica tra i terreni, nonostante la presenza di un fosso-canale. In cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla prelazione agraria e motivazione apparente, per avere i giudici di merito riconosciuto la qualità di coltivatore diretto in modo meramente formale; 2) violazione delle stesse norme sulla contiguità e continuità fisica, sostenendo che il fosso-canale pubblico escludesse la confinanza; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115, 62 e 194 c.p.c., perché la prova dei requisiti soggettivi sarebbe stata fondata su documenti acquisiti dal CTU e non prodotti dalla parte attrice; 4) motivazione apparente sull'eccezione relativa all'insussistenza dell'adeguata forza lavorativa del coltivatore diretto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero diretti, in realtà, a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito e delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità, e comunque infondati nella parte in cui denunciavano vizi di violazione di legge o di motivazione apparente. In particolare, ha osservato che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato il materiale probatorio, valorizzando CTU, testimonianze ed estratto previdenziale INPS, e che la contiguità fisica risultava accertata in concreto, con esclusione della natura pubblica del fosso-canale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché, ancora una volta, mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 l. 590/1965
Norma richiamata come fondamento dei requisiti per la prelazione/riscatto agrario in favore del coltivatore diretto.
art. 7 l. 817/1971
Norma applicata per riconoscere il diritto di prelazione e riscatto del proprietario confinante coltivatore diretto, purché sussista la contiguità fisica e materiale dei fondi.
art. 111 Cost.
La doglianza relativa alla violazione del principio di motivazione non era adeguatamente sviluppata; la Corte richiama comunque il concetto di motivazione apparente come vizio processuale.
art. 360 c.p.c.
La Corte distingue la violazione/falsa applicazione di norme di diritto dal vizio di motivazione apparente, chiarendo che la critica alla valutazione concreta delle prove non integra violazione di legge.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito gli oneri probatori, non quando si contesti la valutazione delle prove acquisite.
art. 112 c.p.c.
La censura non è stata neppure specificamente argomentata.
art. 115 c.p.c.
La censura non è stata neppure specificamente argomentata; la valutazione del materiale probatorio resta riservata al giudice di merito.
art. 62 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio e ai documenti acquisiti dal CTU.
art. 194 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle modalità di svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.
art. 366 c.p.c.
Il motivo era privo di autosufficienza perché non indicava con precisione dove e come la doglianza fosse stata proposta in appello.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata in cassazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di prelazione e riscatto agrario, la qualità di coltivatore diretto e gli ulteriori requisiti soggettivi devono essere oggetto di accertamento in concreto, sulla base del materiale probatorio complessivamente acquisito; in cassazione non è consentito sostituire a tale valutazione una nuova lettura dei fatti.
- La violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. presuppone un errore nell'interpretazione o nella sussunzione della fattispecie astratta, non la mera contestazione dell'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la decisione, pur formalmente esistente, non consenta di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; non è configurabile se la sentenza richiami, anche sinteticamente, le fonti di convincimento ritenute decisive.
- Ai fini della prelazione del coltivatore diretto proprietario confinante, la contiguità richiesta deve essere una contiguità fisica e materiale tra i fondi; la presenza di un'interruzione va valutata in concreto, anche con riferimento alla natura effettiva del tratto separatore e alla sua eventuale occlusione o non pubblicità.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia errato nel riparto dell'onere probatorio; non quando si contesti il giudizio di attendibilità, sufficienza o concludenza delle prove raccolte.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: la censura che investe questioni già sollevate nei gradi di merito deve indicarne puntualmente la deduzione e trascriverne gli elementi essenziali, altrimenti è inammissibile.
- Il controllo di legittimità non consente un nuovo esame del merito né la rivalutazione delle risultanze istruttorie, che restano riservati al giudice di merito.
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