Cassazione Civile, Ordinanza n. 19719/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva recuperato IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP, IVA, interessi e sanzioni, assumendo l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e l'esistenza di redditi di lavoro autonomo non dichiarati. Il contribuente sosteneva che l'omissione dichiarativa non gli fosse imputabile perché dovuta all'inadempimento del professionista incaricato dell'invio telematico; deduceva inoltre di aver optato sin dall'inizio dell'attività per il regime dei contribuenti minimi, con conseguente insussistenza della pretesa ai fini IVA e IRAP, e affermava la necessità di considerare i costi sostenuti nella determinazione del reddito. In cassazione proponeva quattro motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza per illegittima composizione del collegio giudicante, assumendo che una precedente camera di consiglio avesse già esaurito la potestas iudicandi; il secondo lamentava motivazione apparente e incomprensibile della sentenza d'appello, sia sulla pretesa inapplicabilità del regime dei minimi sia sul mancato riconoscimento dei costi; il terzo e il quarto, rimasti assorbiti, riguardavano le ulteriori questioni devolute con l'appello e correlate alla ricostruzione del reddito e del regime fiscale applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non dimostrato che il collegio originario avesse già adottato una decisione processualmente perfezionata idonea a consumare la potestas iudicandi; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era sorretta da una motivazione solo apparente e perplessa, incapace di rendere intellegibile la ratio decidendi sulla perdita del regime agevolato e sulla deducibilità dei costi. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sulla dedotta illegittima composizione del collegio della giustizia tributaria
art. 158 c.p.c.
invocato per sostenere la nullità della sentenza resa da un collegio asseritamente diverso da quello che aveva già deliberato
art. 276 c.p.c.
richiamato in relazione alla deliberazione collegiale e alla composizione del giudice
art. 25 Cost.
invocato come parametro sulla precostituzione del giudice e sulla legittimità della composizione del collegio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per censurare il vizio processuale relativo alla composizione del collegio
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato a fondamento del motivo di ricorso per motivazione apparente
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente nel censurare la motivazione della sentenza d'appello
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria e necessità di motivazione
art. 132 c.p.c.
richiamato per denunciare il difetto di motivazione della sentenza impugnata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per dedurre la violazione di norme sulla motivazione e sul contenuto della sentenza
Massime di principio
- La nullità per indebita rinnovazione della decisione collegiale presuppone la prova che il primo collegio abbia già emesso un atto decisorio giuridicamente perfezionato e idoneo a consumare la potestas iudicandi; la mera esistenza di una deliberazione interna, di una bozza di dispositivo o di una verbalizzazione dell'esito della camera di consiglio non è sufficiente.
- Il principio di immodificabilità del collegio non consente di attribuire efficacia decisoria definitiva a una fase interna della deliberazione che non si sia tradotta in una sentenza ritualmente perfezionata.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione e non consente di individuare con sicurezza la ratio decidendi, specie se il giudice si limita ad affermazioni astratte o a richiami ellittici alle difese di una parte.
- Nel giudizio tributario il giudice d'appello deve confrontarsi con le specifiche censure devolute e chiarire quale regola di diritto applichi alla fattispecie concreta; non è sufficiente una motivazione che cumuli proposizioni normative non coordinate o che lasci incerto il percorso logico seguito.
- Quando la motivazione non chiarisce se il rigetto dipenda da una determinata interpretazione del regime agevolato, da una qualificazione del comportamento del contribuente come opzione tacita per il regime ordinario, o da altre ragioni, la sentenza non supera il minimo costituzionale di intelligibilità.
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