Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11107/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, imputandogli, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, i redditi formalmente riferibili a una società in accomandita semplice a lui riconducibile, ritenuta mero schermo interposto. Secondo l'Amministrazione, la società aveva stipulato un leasing immobiliare su un bene strumentale poi concesso in locazione al professionista, consentendogli di trasformare in canoni di locazione fiscalmente deducibili canoni di leasing che, per legge, non erano deducibili. Il contribuente aveva impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo grado, la decisione era stata riformata in appello con conferma dell'accertamento. In cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che, trattandosi di elusione, l'Ufficio avrebbe dovuto attivare il contraddittorio preventivo e motivare specificamente sullo stesso; con il secondo ha censurato la violazione dell'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2729 c.c., contestando la gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati dalla CTR e sostenendo che l'eventuale vantaggio fiscale sarebbe stato al più parziale e limitato alla differenza tra i canoni pagati dal terzo precedente conduttore e quelli a lui addebitati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la fattispecie accertata dal giudice di merito non era una generica operazione abusiva soggetta alla procedura dell'art. 37-bis, ma un'ipotesi di interposizione elusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, norma che conserva autonomia applicativa anche dopo l'introduzione dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente valorizzato plurimi indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare il totale asservimento della società all'interponente e la sostanziale riferibilità al contribuente dell'immobile e dei relativi canoni; ha inoltre escluso che rilevasse la precedente locazione a un terzo estraneo o che la ripresa dovesse limitarsi alla sola differenza tra i canoni di locazione e quelli di leasing. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma antielusiva applicabile alle ipotesi di interposizione di persona, reale o fittizia, per imputare al soggetto effettivo i redditi formalmente intestati a terzi; non richiede, di per sé, la procedura dell'art. 37-bis.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Procedura speciale con contraddittorio preventivo e obbligo di specifica motivazione riservata alle contestazioni di abuso/elusione diverse dall'interposizione ex art. 37, comma 3, non applicabile al caso deciso.

  • art. 10-bis L. n. 212 del 2000

    Richiamato come disciplina attuale dell'abuso del diritto atipico, distinta dalla fattispecie di interposizione disciplinata dall'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973.

  • art. 54, comma 2, T.U.I.R.

    In combinato disposto con la legge n. 296 del 2006, vietava la deduzione dei canoni di leasing relativi a beni immobili strumentali per l'esercizio della professione acquistati anteriormente al 1° gennaio 2007.

  • art. 1, comma 335, L. n. 296 del 2006

    Norma che, insieme all'art. 54, comma 2, T.U.I.R., fondava il divieto di deduzione dei canoni di leasing immobiliare nel caso concreto.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; non occorre un nesso di necessità assoluta, ma una ragionevole inferenza secondo l'id quod plerumque accidit.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametrava l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 consente di imputare i redditi al soggetto che ne è l'effettivo possessore quando l'interposizione societaria o negoziale sia solo formale, anche se l'operazione non presenta i tratti dell'abuso del diritto atipico.
  • La procedura dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non si applica automaticamente a ogni contestazione di risparmio d'imposta, ma solo alle fattispecie per le quali la legge prevede quel specifico contraddittorio endoprocedimentale; l'interposizione ex art. 37, comma 3, resta disciplinata autonomamente.
  • In tema di prova presuntiva, il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella selezione e valutazione degli indizi, e la censura in cassazione è ammissibile solo se il ragionamento è radicalmente illogico o contraddittorio.
  • La prova per presunzioni non richiede un nesso causale necessario ed esclusivo tra fatto noto e fatto ignoto: è sufficiente che l'inferenza sia ragionevolmente possibile secondo criteri di normalità e di comune esperienza.
  • Quando una società sia sostanzialmente asservita al socio interponente, con concentrazione dei poteri decisionali, assenza di autonoma attività gestionale degli altri soci e uso del veicolo societario per conseguire un vantaggio fiscale vietato, il reddito e le conseguenti sanzioni possono essere imputati al socio effettivo.
  • Se il vantaggio fiscale consiste nell'indebita deduzione di un costo vietato dalla legge, la ripresa a tassazione non deve essere limitata alla sola differenza economica rispetto ad altre operazioni comparabili, ma può riguardare l'intero beneficio indebitamente conseguito tramite il meccanismo elusivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.