Cassazione Civile, Ordinanza n. 06018/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da due distinti avvisi impositivi connessi alla medesima operazione societaria. In un primo giudizio, l'amministrazione finanziaria aveva riqualificato come cessione di azienda una sequenza di atti composta dalla costituzione di una newco, dal conferimento in essa di un ramo d'azienda e dalla successiva cessione totalitaria delle quote della newco; la contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro. In un secondo giudizio, l'ufficio aveva emesso un ulteriore avviso di rettifica e liquidazione, che rideterminava il valore di beni aziendali ai fini delle imposte di registro e ipocatastali, fondandosi sul precedente avviso. La contribuente ricorreva per cassazione contro la sentenza che aveva accolto l'appello dell'Agenzia nel primo giudizio, deducendo: mancato previo contraddittorio endoprocedimentale; errata applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, perché la cessione di quote non poteva essere trattata come cessione d'azienda; erronea retroattività della riforma dell'art. 20; omessa pronuncia sulla qualificazione dell'imposta; errata applicazione dell'art. 23 d.P.R. n. 131/1986 sulla diversa aliquota. L'Agenzia, nel secondo giudizio, ricorreva a sua volta contro la sentenza che aveva rigettato il suo appello, sostenendo che la motivazione fosse apparente, che non vi fosse giudicato sulla sentenza di primo grado richiamata e che il gravame fosse specifico, con conseguente erroneo richiamo al giudicato e all'inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso della società contribuente relativo alla sentenza n. 4001/2018, cassando tale sentenza e decidendo nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia contro la sentenza n. 1384/2020, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'atto successivo era mera conseguenza dell'illegittima pretesa presupposta ormai caducata. Le spese dei giudizi riuniti sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
testo originario e testo riformulato
nel testo originario consente di applicare l'imposta secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto registrato; dopo la riforma del 2017, come interpretata autenticamente nel 2018, impone di considerare solo gli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza elementi extratestuali o atti collegati, salvo diverse previsioni del testo unico
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 4
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità del mancato contraddittorio endoprocedimentale in una contestazione di elusione
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52-bis
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
invocato dalla ricorrente a sostegno del contraddittorio endoprocedimentale
L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a)
ha riformulato l'art. 20 dell'imposta di registro, escludendo il rilievo di elementi extratestuali e atti collegati
L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084
ha qualificato come interpretazione autentica la riformulazione dell'art. 20 operata dalla legge n. 205/2017
richiamato dall'Agenzia per contestare l'esistenza di un giudicato sulla sentenza presupposta
richiamato dall'Agenzia nel secondo ricorso in relazione al giudicato
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
invocato per denunciare motivazione apparente della sentenza tributaria
richiamato sia per omessa pronuncia sia per dedurre un difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per contestare la motivazione apparente
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
richiamato per sostenere la specificità del motivo di appello e l'assenza di un onere ulteriore di riproposizione
Massime di principio
- Nell'imposta di registro, la qualificazione dell'atto deve essere compiuta, per i periodi soggetti al testo originario dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, valorizzando la natura intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto registrato, senza che sia necessario provare un intento elusivo.
- Dopo la riformulazione dell'art. 20 operata dalla legge n. 205/2017, come interpretata autenticamente dalla legge n. 145/2018, l'interprete deve restare ancorato agli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione, senza poter fondare la riqualificazione su elementi extratestuali o su atti collegati, salvo espresse eccezioni previste dal testo unico.
- La funzione antielusiva rispetto a una complessiva operazione economica non può essere perseguita tramite una lettura estensiva dell'art. 20 dell'imposta di registro, ma deve semmai passare attraverso la disciplina specifica dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis L. n. 212/2000.
- La cessione totalitaria delle partecipazioni sociali non è, di per sé, tassabile come cessione d'azienda se l'atto presentato a registrazione ha ad oggetto solo le quote: la rilevanza fiscale va commisurata al gestum formalmente registrato e ai suoi effetti giuridici tipici.
- Se la pretesa tributaria successiva è mera derivazione di un avviso presupposto già definitivamente caducato, il giudizio sul secondo atto può diventare privo di interesse e i motivi di ricorso contro la decisione che abbia riconosciuto tale caducazione risultano inammissibili per difetto sopravvenuto di utilità concreta.
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