Cassazione Civile, Ordinanza n. 05938/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di conto corrente bancario. La corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la banca al pagamento di una somma ritenuta indebitamente versata dal correntista alla banca in esecuzione del rapporto. La banca ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 132 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo. In sostanza ha contestato che la corte di merito avesse ricostruito il saldo finale del rapporto sommando i saldi ricavati nei soli periodi coperti da estratti conto prodotti, pur in assenza di estratti intermedi, e ha sostenuto che non poteva presumersi che nei periodi non documentati non fossero intervenute operazioni favorevoli al cliente, le quali avrebbero dovuto essere provate dal correntista. La Corte di cassazione, nella proposta di definizione condivisa dal Collegio, ha ritenuto il motivo inammissibile perché in realtà diretto a censurare la valutazione del materiale istruttorio e non una violazione dell’art. 2697 c.c.; perché l’art. 115 c.p.c. è invocabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti; perché la motivazione della sentenza impugnata superava il "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 360, n. 5, c.p.c.; e perché la doglianza sull’omesso esame del fatto decisivo mascherava una critica all’apprezzamento delle prove. È stato inoltre osservato che il ricorso era carente di autosufficienza, non chiarendo se l’azione di merito fosse diretta alla ripetizione di pagamenti eseguiti alla chiusura del conto oppure al ricalcolo del saldo in presenza di estratti incompleti. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la banca alle spese, oltre a una condanna ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la decisione di merito favorevole al correntista, ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della banca ricorrente e, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha disposto anche la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., liquidando una somma in favore del controricorrente e una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione della norma si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata; non quando si contesta l’erronea valutazione delle prove o il loro apprezzamento.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando si contesta il diverso peso attribuito alle prove prodotte.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo come norma asseritamente violata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell’ammissibilità della censura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta nel procedimento camerale in conformità alla proposta di definizione del giudizio.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, è stata disposta la condanna della parte istante a una somma equitativamente determinata e all’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice individua erroneamente la parte onerata della prova; non basta contestare che il giudice abbia valutato male gli elementi istruttori o abbia ritenuto provato un fatto senza convincimento sufficiente.
- La denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito della valutazione delle prove: è ammissibile solo se la decisione sia stata fondata su prove mai introdotte nel processo o acquisite d’ufficio oltre i limiti consentiti.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie gravi e radicali; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o persuasività della motivazione.
- Nel contenzioso bancario sul saldo di conto corrente, la rilevanza della mancanza di estratti conto intermedi dipende dalla concreta domanda proposta: è necessario chiarire se si chieda il ricalcolo del saldo finale o la ripetizione di singoli pagamenti indebitamente effettuati.
- Un ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e indicare con precisione la natura della domanda e il quadro documentale su cui si innesta la censura, altrimenti la doglianza può essere dichiarata inammissibile.
- Il ricorso che si limiti a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, senza prospettare un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, è inammissibile.
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