Cassazione Civile, Ordinanza n. 05919/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un tribunale aveva dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale su ricorso di una società creditrice. L’interessato aveva reclamato ex art. 18 l.fall., contestando la sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall. La corte d’appello aveva rigettato il reclamo ritenendo insufficiente la documentazione prodotta dal debitore: in particolare, non risultavano adeguatamente attestati né i ricavi né l’intero ammontare dei debiti. Avverso tale decisione il debitore proponeva ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava nullità della sentenza e violazione dell’art. 1, comma 2, l.fall., sostenendo che l’impresa era in contabilità semplificata, che i ricavi e i debiti potevano essere desunti dai documenti fiscali depositati e che il giudice avrebbe dovuto esercitare poteri officiosi di indagine; il secondo lamentava omesso esame della documentazione e motivazione apparente o contraddittoria della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente inammissibili entrambi i motivi ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. Ha escluso che la motivazione della corte d’appello fosse apparente o contraddittoria, osservando che essa era chiara e congrua e che il giudice di merito aveva correttamente evidenziato l’incompletezza della prova sull’esposizione debitoria. Ha poi ribadito che l’onere di provare la non fallibilità grava sul debitore e che, anche in caso di contabilità semplificata o di assenza/inattendibilità dei bilanci, il debitore deve dimostrare con documenti idonei il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2, l.fall. La valutazione di tali elementi resta riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione come richiesta di diversa lettura del materiale istruttorio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
stabilisce i requisiti di non fallibilità, la cui prova grava sul debitore che li invoca.
richiamato per il tema degli obblighi di tenuta delle scritture contabili.
consente, al ricorrere dei presupposti di ricavi, la tenuta della contabilità semplificata.
art. 1, comma 8, d.P.R. 222/2001
richiamato quale ulteriore base per l’esonero dalla contabilità ordinaria per l’attività di distribuzione carburanti.
invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento e vizio motivazionale apparente o contraddittorio.
base della declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza alla luce della giurisprudenza consolidata.
la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; non è richiesto l’esame analitico di tutte le deduzioni.
la valutazione delle prove documentali alternative resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
consente l’acquisizione di informazioni urgenti in funzione officiosa nel procedimento fallimentare.
prevede la possibilità di assumere mezzi di prova officiosi nel giudizio di reclamo.
art. 1, comma 2, lettera b, l.fall.
richiama la rilevanza dei ricavi lordi comunque risultanti.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
giustifica il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- L’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità grava sul debitore che contesta la propria assoggettabilità a fallimento; tale prova deve riguardare congiuntamente tutti i presupposti richiesti dalla legge.
- In mancanza di bilanci o quando essi siano ritenuti inattendibili, il debitore può ricorrere a documentazione alternativa, ma tale materiale resta soggetto al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può reputarlo insufficiente a provare la non fallibilità.
- La contabilità semplificata o l’esonero da determinati libri contabili non dispensano il debitore dall’onere probatorio sui requisiti di non fallibilità, né limitano il potere del giudice di valutare la completezza e attendibilità della prova offerta.
- Il controllo di legittimità non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: è inammissibile il ricorso che si risolva nella contrapposizione della lettura del ricorrente a quella del giudice di merito.
- La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; è sufficiente che il giudice esponga in modo chiaro le ragioni della decisione, senza dover confutare analiticamente ogni singola deduzione o ogni elemento probatorio.
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